Trasporto minori in moto: la normativa da rispettare

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Andare in moto o in scooter insieme al nostro bimbo, un grande piacere per lui e anche per noi. Ma un genitore deve unire la responsabilità alla gradevolezza del momento ed essere consapevole delle disposizioni di legge da osservare per spostamenti in totale sicurezza e legalità. Vediamo insieme qual è la normativa da rispettare per il trasporto di minori sulle due ruote.

Passeggeri in moto mai sotto i 5 anni

La stella polare per chi voglia condurre minori su un mezzo a motore motociclistico è un numero: 170. E’ l’articolo del Codice della strada che stabilisce le condizioni per il trasporto di minori sui veicoli a due ruote. Segnatamente, il comma 1 bis chiarisce il primo requisito fondamentale: “Sui motocicli e sui ciclomotori è vietato il trasporto di minori di anni cinque”. Una precondizione che chiaramente non esaurisce i nostri doveri. Obbligo intuitivo che si applica anche e soprattutto ai viaggiatori più giovani è quello di indossare il caschetto di sicurezza. Starà ai conducenti evidentemente accertarsi non soltanto che i piccoli passeggeri abbiano il loro bravo copricapo di garanzia, ma anche che il dispositivo sia stato ideato e testato ad hoc, omologato secondo la normativa europea ECE 22.05.

Un casco non vale l’altro, dunque, e quando ci accingiamo a salire in moto non lasciamoci vincere dalla superficialità. Il più delle volte i passeggeri minorenni appartengono al nucleo familiare del proprietario o del conducente del mezzo. Pertanto è bene fare attenzione che i requisiti di legge in materia di caschi di sicurezza siano verificati all’atto dell’acquisto. Altra questione fondamentale: in quale posizione si può far viaggiare un minore? Su questo aspetto la legge non entra nel dettaglio. Al fine di consentire comunque una interpretazione flessibile, il Codice della strada parla di “posto stabile ed equilibrato nella posizione determinata dalle apposite attrezzature” durante la marcia del mezzo.

In genere si considera sicura una posizione che consenta al bambino di cingere comodamente la vita di chi guida. Sulle motociclette è consigliabile avvalersi delle apposite maniglie per il passeggero. Va smentita invece la diffusa credenza che la posizione sia corretta solo qualora il minore tocchi le pedane con i piedi. La legge non lo prevede e, al contrario, sarebbe molto peggio pensare di far stare il minore in piedi sulla pedana pur di poggiare con i piedi.

L’uso dei seggiolini: possibile ma non obbligatorio

La legge non vieta l’utilizzo di sediolini ad hoc, in commercio ne esistono svariate versioni. Non è però nemmeno obbligatorio in quanto, come detto, la norma prevede solo un generico adempimento a garantire la saldezza dell’aggancio tra conducente e passeggero. Il consiglio dunque è a non affrontare trasferimenti lunghi e pericolosi se non si è svolto prima un adeguato periodo di prove in uno spazio ampio e privo di traffico.

Ultima modifica: 21 Dicembre 2020