E’ una di quelle situazioni nelle quali nessuno vorrebbe mai trovarsi, anche perché, se le conseguenze non sono gravi, il solo spavento può bastare. Investire un pedone è sempre un’esperienza traumatica, non soltanto per chi ne è vittima, ma anche per chi, a meno che non abbia un briciolo di sensibilità, ne è causa.

Prima regola, prestare soccorso al pedone

Al di là di tutti i passaggi legali che ne conseguono, la prima cosa da fare nel caso in cui venga investita una persona, è fermarsi immediatamente e accertarsi della condizioni del pedone e, se necessario, chiamare subito i soccorsi. Non è un consiglio, è anzitutto un dovere che, se eluso, può comportare delle conseguenze penali.

L’omissione di soccorso è infatti un reato penale, che aggrava la posizione di chi investe un pedone, soprattutto quando l’incidente ha esiti mortali. Dopo aver provveduto alla sicurezza dell’investito, si può cominciare a ragionare del “risarcimento”, di come procedere e di cosa fare per sbrigare la pratica in maniera più corretta e soddisfacente per tutti.

Se si è dalla parte del torto, ovvero si era alla guida del veicolo che ha provocato l’incidente con investimento, bisogna essere consapevoli che soltanto in rarissimi casi l’indennizzo può essere ridotto se si dimostra che anche il pedone ha delle responsabilità. E’, infatti, quasi sempre riconosciuta la responsabilità esclusiva di chi è alla guida.

Il pedone investito avvia la pratica risarcitoria

Un pendone che venga coinvolto in un incidente stradale può chiedere e, nel caso sia deceduto in conseguenza del sinistro, lo faranno i suoi eredi, il risarcimento all’automobilista e alla sua compagni assicurativa. Diversamente dagli incidenti tra veicoli, non è previsto l’indennizzo diretto. Bisogna dunque ricostruire la dinamica dell’incidente e per questo è necessario, dopo aver prestato i soccorsi, raccogliere testimonianze dell’accaduto o, quanto meno, raccogliere generalità e recapiti delle persone presenti, se ve ne sono.

E’ sempre preferibile chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, anche perché se il ferito verrà trasportato in pronto soccorso, riferirà l’accaduto e le indagini, in caso di lesioni ritenute guaribili oltre i 30 giorni, scatteranno d’ufficio. Nel caso di lesioni lievi si può procedere anche autonomamente. Il pendone investito potrà richiedere tutte le generalità di chi lo ha investito e i dati che riguardano il veicolo e la compagnia assicurativa.

Questi dati saranno poi alla base di una denuncia all’istituto assicurativo che il danneggiato presenterà a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’istituto assicurativo, al proprietario del veicolo e al conducente, se diverso dall’intestatario, per chiedere il risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali. Tra i danni patrimoniali potrebbe esserci la rottura di qualche oggetto a seguito dell’investimento; mentre per danni non patrimoniali potrebbero intendersi le conseguenze per le lesioni prodotte dall’impatto, come l’assenza da lavoro o l’impossibilità ad adempiere a particolari incombenze.

Come compilare una richiesta di indennizzo

Nella richiesta di indennizzo vanno indicate con chiarezza alcune informazioni che riguardano anche l’attività lavorativa e il reddito del danneggiato, che indicherà le sue generalità, descriverà analiticamente l’incidente e produrrà la documentazione medica per dimostrare i danni fisici subiti. Bisogna specificare anche se si ha diritto o meno a prestazioni Inail o di altre assicurazioni sociali obbligatorie.

Se il pedone investito è deceduto agiranno gli eredi, allegando all’istanza la certificazione di stato di famiglia. A questo punto la compagnia assicurativa apre una pratica e ne comunica gli estremi al danneggiato. Da questo momento l’assicurazione ha 90 giorni di tempo per formulare un’offerta risarcitoria o motivare una mancata offerta, se ritiene per esempio che l’incidente non sia mai avvenuto. Se non ci sono lesioni personali, il termine per il risarcimento di oggetti appartenenti al pedone è di 60 giorni.

Nei 90 giorni generalmente la compagnia assicurativa richiede una consulenza medico legale per una perizia sui danni fisici. E’ possibile che il danneggiato rifiuti la e così si sospende il termine per ricorrere al giudice. Entro 30 giorni dall’istanza del danneggiato, l’assicurazione deve informare quest’ultimo se la documentazione è carente o incompleta, situazione molto frequente in caso di danni fisici gravi e permanenti, che possono essere valutati oggettivamente solo al termine di un periodo di riabilitazione.

Quando però il pedone investito accetta l’offerta risarcitoria, la compagnia deve liquidare la somma entro 15 giorni, che diventa un anticipo da erogare nello stesso termine, se il danneggiato rifiuta la proposta risarcitoria. La liquidazione, a qualunque titolo, avviene anche nel caso in cui il danneggiato non si esprima.

La negoziazione assistita per il pedone

Nel caso in cui la compagnia non formuli alcuna offerta entro i 60 o i 90 giorni dalla denuncia dell’incidente, il pendone può rivolgersi al Giudice di Pace o al Tribunale civile.

Passaggio che deve essere preceduto obbligatoriamente da un tentativo di negoziazione assistita, con l’ausilio di un legale. In questo caso è sempre il danneggiato a dover convocare il responsabile dell’incidente o, se persone diverse, il proprietario del veicolo e la compagnia assicurativa per cercare di raggiungere un accordo. Dal momento dell’invito le controparti hanno 30 giorni di tempo per comunicare una risposta.

Trascorso questo termine senza una risposta o con una comunicazione negativa, è possibile adire il Tribunale civile. In caso di riscontro positivo, la procedura di negoziazione assistita si conclude secondo accordo tra le parti e, comunque, in un termine prescritto dalla legge. Per dimostrare, invece, un eventuale concorso di colpa da parte del pedone, devono verificarsi due particolari condizioni.

Ce ne sarebbero anche altre, ma sono casi molto discutibili. Gli errori che il pedone può commettere per distrazione o superficialità sono essenzialmente due: attraversare un incrocio in diagonale mettendo quindi in atto una condotta pericolosa per se stesso e per gli automobilisti, oppure non attraversare sulle strisce pedonali, ma anche in questo caso è ben difficile dimostrare che l’automobilista ha fatto di tutto per evitare che l’impatto si verificasse.

Se si riescono a dimostrare queste situazioni, si può ottenere una riduzione, per altro non sensibile, degli importi da risarcire. In ogni caso, diverse sentenze di Cassazione hanno stabilito che la condotta del pedone, qualunque sia, non è in grado di influenzare gravemente la dinamica di un incidente.

Ultima modifica: 29 Novembre 2018