Pedone investito sulle strisce: responsabilità automobilista

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Le strisce pedonali sono la garanzia che la legge stabilisce per il rispetto di quella che è la precedenza del pedone in caso di attraversamento, ma può accadere il malaugurato caso in cui un pedone venga investito da un automobilista mentre attraversa sulle strisce, cosa accade in questo caso? Quali sono le responsabilità dell’automobilista e cosa dice la legge?

Intanto bisogna partire da un presupposto ben preciso e definito, che è quello che sostiene la “responsabilità presunta” dell’automobilista, in buona sostanza si parte dal fatto che il conducente è responsabile e sta a lui eventualmente discolparsi. Si, ma come?

Qui si apre un dibattito che può sfociare nella complessità delle tesi, che si tenteranno di semplificare il più possibile.

Come può discolparsi l’automobilista?

Una delle cause di discolpa che la legge ammette come possibile è la possibilità di dimostrare che il pedone è comparso all’improvviso, una tesi possibile, in molti casi probabile, ma di evidente difficoltà nella dimostrazione stessa. Numerose sono le cause legali, infatti, incentrate proprio su questa tesi, rafforzata dal fatto che le legge raccomanda in ogni caso la diligenza del pedone durante la fase di attraversamento, come elemento essenziale per garantire la sicurezza.

L’automobilista, oltre che avere la responsabilità presunta in caso di investimento pedonale, ha degli obblighi di prossimità che la legge stabilisce con precisione, cioè deve fermarsi almeno 5 metri prima delle strisce e dare precedenza ai pedoni. La tollerabilità di questa misura da rispettare si ha solamente nel caso in cui le strisce sono poste immediatamente dopo una svolta, tollerabilità che non è stabilita dalla legge quindi pura consuetudine che non scarica da nessuna responsabilità l’automobilista.

Nel caso in cui viene avviata una causa legale, dovrà essere quindi l’automobilista a dover fornire le prove necessarie a dimostrare la sua innocenza ed in caso di vittoria legale del pedone le conseguenze sono notevoli. Per quello che riguarda il risarcimento dei danni non si parla solo di danni alla persona a livello fisico, quindi lesioni conseguenti all’investimento vero e proprio, eventuali cure ospedaliere e degenza etc.. si parla anche di danni economici subiti a causa dell’impossibilità a recarsi al lavoro, che variano in funzione di un eventuale tempo di degenza.

Le cose si complicano notevolmente se si verifica il caso di perimento del pedone. Le responsabilità dell’automobilista aumentano notevolmente e si può arrivare anche all’omicidio colposo, ma ovviamente si parla di casi limite dove può essere solamente un tribunale a giudicare.

Ultima modifica: 10 Maggio 2017