Omissione di soccorso, incidente stradale, la normativa

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Nel sistema giuridico italiano, l’omissione di soccorso, come fattispecie generale, è un reato contro la persona, più esattamente un reato contro la vita e l’incolumità individuale.

La condotta punita è quella che si dice una condotta omissiva, che consiste cioè nel non fare quel che l’ordinamento giudica doveroso. L’omissione di soccorso, si badi, è punita anche se dal non fare non risultano conseguenze dannose.

L’omissione di soccorso nel Codice Penale

Nel diritto positivo italiano, l’ipotesi generale della omissione di soccorso è prevista all’articolo 593 del Codice Penale, che prevede due casi distinti.

Innanzitutto è punito chi non dà avviso immediato all’autorità di aver trovato abbandonato o smarrito un bambino minore di anni dieci, o un’altra persona incapace di badare a sé stessa.

In secondo luogo è punito chi non presta soccorso o non dà avviso all’autorità nel caso in cui trovi un corpo umano che sia o che appaia privo di sensi, oppure una persona ferita o altrimenti in pericolo.

Nel Codice della Strada

Per quanto riguarda la circolazione stradale, che è il caso che ci interessa, il Codice della Strada all’art. 189 disciplina il comportamento che gli automobilisti devono tenere in caso di incidente. La norma come primo obbligo impone di fermarsi, ma anche, ovviamente, di prestare assistenza e di porre in atto misure adatte a salvaguardare la sicurezza della circolazione (triangolo e quant’altro) e le esigenze probatorie.

Chi è responsabile? La norma dice: «L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento». Ciò vuol dire innanzitutto il guidatore del veicolo coinvolto in un incidente stradale in cui qualcuno abbia subito dei danni fisici. Se ci sono solo danni alle cose, gli obblighi sono gli stessi, ma nel caso si applicherà solo una multa (da 294 euro fino a 1174).

Il conducente, ma non solo. Se per esempio l’incidente è stato causato da un pedone che ha attraversato la strada lontano dalle strisce, anche questi dovrà attivarsi per prestare soccorso. Per ipotesi, è obbligato a fermarsi e a prestare aiuto anche il passeggero che sporgendosi abbia colpito un pedone o comunque provocato l’incidente.

Se dall’incidente sono derivati danni alle persone, chi non si ferma è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la pena accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni.

Quando nell’incidente siano configurabili l’omicidio colposo o le lesioni personali colpose, il guidatore che si ferma, che presta tutto l’aiuto che può e che si mette subito a disposizione dell’autorità giudiziaria, non può essere arrestato in flagranza.

Ultima modifica: 17 Settembre 2018