Sanzioni accessorie patente: sospensione e revoca

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Quando si commette un’infrazione e la patente è ritirata sul luogo, possono essere diverse le conclusioni della vicenda, andiamo a vedere cosa succede.

Un incidente o un eccesso di velocità, giusto per fare due semplici esempi, possono dare luogo al ritiro della patente in sede di contestazione, cioè in pratica al momento del ‘fattaccio’. Ma cosa accade dopo che la patente è ritirata?

Bisogna, innanzitutto, disegnare una situazione tipo per descrivere l’iter che la patente del soggetto compie: ammettiamo che abbia superato i limiti di velocità in un determinato tratto di strada e gli venga ritirata la patente come sanzione accessoria; questa viene trasmessa alla sede della prefettura più vicina per gli accertamenti del caso.

Il prefetto ha 15 giorni di tempo per potersi pronunciare sul destino della patente del soggetto a cui è stata contestata l’infrazione.

Nel frattempo cosa fa il soggetto? Gli agenti, a discrezione del caso ovviamente, possono rilasciare un permesso provvisorio (generalmente di durata molto breve) che permette solamente di condurre l’auto verso un luogo indicato dal soggetto responsabile.

La sorte della patente ritirata è una sanzione accessoria alla multa vera e propria che varia notevolmente a seconda dei casi.

Sospensione

 

Come già detto sopra il prefetto ha 15 giorni di tempo per pronunciarsi sul destino della patente del soggetto. Una delle strade che la patente può percorrere è quella della sospensione, ossia una sorta di stand by della guida, il soggetto ritenuto responsabile non potrà, per un periodo di tempo stabilito, guidare nessuna auto, perché la patente è congelata.

Passato il periodo di sospensione il soggetto contestato dovrà effettuare tutte le visite mediche e presentare documenti specifici per tornare a guidare. Ovviamente la decisione del Prefetto può anche essere quella di non sussistenza dei fatti e, quindi, il soggetto riavrà immediatamente la sua patente.

L’ipotesi della sospensione si verifica, nei casi più diffusi, di eccesso di velocità, di guida in stato di ebbrezza o di incidenti dove si sono arrecati danni gravi a cose o persone.

Le recenti normative di aggiornamento di quelle contenute nel Codice della Strada vanno a rafforzare il colpo su molte questioni. L’eccesso di velocità o la guida in stato di ebbrezza, ad esempio, sono legislazioni sempre in movimento, che puntano il loro potere sanzionatorio verso ritiri di patente sempre più probabili e multe salatissime e difficilmente contestabili.

Un punto debole della normativa sta nel fatto che se trascorrono i 15 giorni di legge dopo il ritiro della patente, senza che il Prefetto si sia espresso in merito, il soggetto responsabile può richiedere la revoca del provvedimento, ottenendo la sua patente indietro.

Le statistiche, in ogni caso, mettono in evidenza come gli incidenti causati da eccesso di velocità non accennano a diminuire e le contestazioni, invece, tendono ad incrementarsi. Questo è il segno che, forse, la strada giusta, oltre che quella sanzionatoria pura e semplice, potrebbe essere quella della prevenzione; molte leggi in ‘elaborazione’, infatti, sembrano muoversi in questo senso.

Revoca

 

La revoca, a differenza degli altri casi in cui intervengono sanzioni accessorie sulla patente, può avere carattere perentorio e definitivo. La revoca, in parole semplici, consiste nella sospensione definitiva della patente, il soggetto, quindi, dovrà riconseguirla, generalmente non prima di un anno.

La nuova patente dovrà essere conseguita secondo le normative vigenti che prevedono visite mediche, l’esame teorico e l’esame pratico, proprio come se fosse la prima volta.

Esistono casi specifici previsti dalle normative in cui incorre la revoca della patente:

  • cessazione dei requisiti psicofisici;
  • conversione in patente estera;
  • cessazione dei requisiti in seguito a revisione;
  • come sanzione accessoria alla violazione di norme del Codice della Strada;
  • come sanzione accessoria alla violazione di norme che, pur non costituendo reato, possono arrecare danni a cose e a persone;
  • come sanzione accessoria alla violazione di norme che costituiscono reato (anche per il Codice della Strada).

Contorto è il caso dell’omicidio stradale, di recente revisione normativa. A prescindere dai fatti, nel caso in cui si verifichi un incidente dove si siano riportate lesioni gravi o mortali, gli agenti accertanti devono disporre il ritiro della patente che verrà inviata per iter al Prefetto che dovrà decidere del destino della stessa.

Il Prefetto può, a detta della nuova normativa, disporre la sospensione della patente (anche in attesa di giudizio, se ne consegue un processo) anche per 10 anni. La nuova normativa che disciplina l’omicidio stradale, inoltre, ha inasprito il ventaglio di possibilità riguardo la revoca della patente: l’ipotesi che venga revocata a vita è contemplata tra le possibilità sanzionatorie accessorie.

Revisione

 

La sanzione accessoria della revisione della patente interviene nei casi dubbi, ossia:

  • quando sono messe in dubbio le condizioni psicofisiche di idoneità alla guida del soggetto a causa di incidenti;
  • quando il soggetto ha esaurito tutti i punti a disposizione;
  • quando la patente è stata sospesa per guida in stato di ebbrezza;
  • quando interviene un provvedimento di altri enti pubblici che stabilisce tale sanzione.

La revisione, in senso stretto, si concretizza in una sorta di accertamento di idoneità alla guida, che normalmente non prevede il dover riconseguire la patente attraverso gli esami, ma visite mediche e colloqui stabiliti specificatamente caso per caso.

Sanzioni

L’ambito delle sanzioni accessorie, per quello che riguarda la patente di guida, è molto vasto ed è molto più semplice pensare che tali provvedimenti siano decisi caso per caso, anche se ne esistono di precisi e stabiliti dalla legge di cui ci limiteremo a qualche esempio.

Nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, le recenti normative hanno inasprito le sanzioni accessorie che, fermo restando le multe basilari stabilite caso per caso, prevedono la sospensione della patente da 1 a 3 mesi, anche se il limite viene superato di pochi chilometri orari.

Nella ‘fascia’ che comprende il superamento dei limiti di velocità tra 11 km/h e 40 km/h, nei casi limite, si può arrivare ad 8 mesi di ritiro di patente.

Pugno di ferro, invece, per quello che riguarda la guida in stato di ebbrezza. Appena superato il livello minimo previsto dalla legge (che, si ricorda, è di 0,50 grammi di alcool per litro di sangue) è previsto il ritiro della patente per un minimo di 3 mesi.

Il già citato esempio dell’omicidio stradale completa un quadro normativo abbastanza variegato.

 

Ultima modifica: 25 Luglio 2017