Bisognerà prestare particolare attenzione, in caso di acquisto di un’auto usato, per quanto riguarda l’incombenza di pagamento del bollo auto. Ecco perché.
Il pagamento del bollo auto sarà dovuto da chi risulta essere il proprietario, l’ultimo giorno utile per poter effettuare detto pagamento.
Scadenze e regioni
Prima di tutto, con riferimento a quanto sopra detto, dobbiamo precisare che la Regione Lombardia fa eccezione; per detta Regione, il pagamento del bollo auto sarà dovuto da chi risulterà il proprietario del veicolo, il primo giorno utile per poter effettuare il pagamento.
Per tutte le altre regioni d’Italia, ad esempio se il bollo andrà a scadere a dicembre 2015, il successivo bollo andrà pagato da chi risulterà il proprietario dell’autoveicolo il 31 gennaio 2016. Per quanto riguarda il documento che andrà considerato e che farà fede per la legittimità del proprietario, esso sarà ovviamente esclusivamente l’atto di vendita. Stando a quanto detto, individuare chi avrà il dovere di pagare il bollo auto è dunque un’operazione relativamente semplice e non soggetta a questioni interpretative.
In termini generali, possiamo dire che il pagamento del bollo dovrà essere effettuato entro e non oltre un mese dalla scadenza del bollo auto originario (ovvero 30 giorni dopo la data naturale di scadenza). Questa regola ha valore ovviamente, indipendentemente dal fatto che il venditore sia un privato o la contrario un vero e proprio concessionario di automobili. Qualora il bollo auto non sia scaduto, si potrà effettuare la transazione di acquisto senza problemi.
Cosa fare in caso sia scaduto
Se il bollo auto di un autoveicolo usato, sarà scaduto al momento dell’acquisto, bisogna necessariamente effettuare una distinzione a seconda del tipo di venditore di detto autoveicolo. Se vi accingete ad acquistare un’auto usata presso una concessionaria, sarà bene informarvi preventivamente, se essa abbia disposto e richiesto la disposizione di sospensione momentanea di pagamento del bollo.
Se così fosse, il bollo dovrà essere pagato nuovamente per quell’autoveicolo, una volta che sarà perfezionato l’acquisto. Se il concessionario invece non ha inviato la comunicazione di sospensione al Pra, in questo caso, il pagamento del bollo spetterà al soggetto iscritto al Pra, che risulterà possessore dell’auto al trentesimo giorno dalla scadenza naturale del bollo.
Se andrete ad acquistare un’auto da un soggetto privato, andrà considerato il principio secondo il quale il pagamento del bollo è un adempimento relativo alla proprietà del mezzo. Se quindi il bollo è scaduto prima dell’acquisto dell’auto, il mancato pagamento ricadrà sul precedente proprietario.
Ultima modifica: 14 Marzo 2018