Tassa automobilistica: cos’è, quando, dove si paga

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Le normative che regolamentano questo tributo risalgono addirittura al 1953 con il primo Testo Unico sulle tasse automobilistiche, ma da allora sono cambiate molte regole, a cominciare appunto dalla qualificazione giuridica per cui la tassa automobilistica si lega al possesso e non al diritto di circolazione del veicolo (1983). Lo dimostra il fatto che alla perdita del mezzo (furto, vendita, rottamazione o trasferimento in un paese estero) anche la tassa decade come obbligo di pagamento, seppur rimanendo dovuto il pagamento per l’intero anno di possesso, cioè per tutta la durata dei dodici mesi dalla data di scadenza.

In caso di vendita del veicolo, infatti, si consiglia di agire entro il mese successivo alla scadenza – limite entro il quale effettuare il pagamento – per non pagare il tributo. Il nuovo acquirente comunque “erediterà” i termini del bollo del venditore e dovrà rispettare la naturale scadenza dello stesso. La regola vale in tutto il territorio nazionale meno che in alcune regioni, come la Lombardia e il Piemonte, in cui il pagamento è obbligatorio solo fino al giorno reale di possesso per cui si può richiedere la restituzione della parte eccedente versata.

Le restituzioni sulla tassa, e valide su tutto il territorio nazionale, sono sempre ammesse nei casi di furto, sequestro o rottamazione del veicolo: la prassi vigente prevede alcune procedure per cui il fermo o la perdita del mezzo sono riconosciute come cause di perdita del possesso, quindi rimborsabili.

Cos’è la tassa automobilistica

Il possesso del veicolo non è solo sancito dal pagamento di un bollo ma anche dall’iscrizione dello stesso ad un Pubblico Registro AutomobilisticoPRA – che, a seguito della recente Riforma Madia per la PA, dal giorno 1 marzo 2017 sarà abolito. Ciò significa che non ci sarà più un certificato di proprietà gestito dal PRA e un Libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione, bensì un unico documento del veicolo che sarà gestito da un nuovo ente, l’Agenzia per il Trasporto stradale. Quindi, nei casi in cui il veicolo fosse rubato, sequestrato o rottamato non sarà più necessario comunicarlo anche al PRA per evitare il pagamento non dovuto della tassa, ma ci saranno altre regole più “automatiche” per ottenere un’equa soluzione fiscale.

La tassa automobilistica, inoltre, è un tributo di competenza delle Regioni e in quanto tale assorbe i dettami giuridici su scala nazionale ma aggiunge regole specifiche dettate da esigenze locali con cui stabilire le esenzioni, le riduzioni di pagamento e tante altre modalità di natura gestionale e fiscale. Il proprietario del veicolo, infatti, paga il tributo alla sua regione di appartenenza e ad essa si lega per vedere riconosciuto un adeguato profilo fiscale in base alle sue capacità e caratteristiche socio-economiche.

Quando si paga

Il pagamento avviene in corrispondenza della data di acquisto del veicolo ed entro l’ultimo giorno del mese di riferimento, a meno che la transazione non sia avvenuta negli ultimi 10 giorni del mese per cui si può procrastinare il pagamento al mese successivo. Invece, il proprietario di un veicolo già circolante dovrà pagare entro la fine del mese successivo alla scadenza.

Per tutti i casi si dovrà rispettare anche il mese entro cui far ricadere il pagamento dalla data di prima immatricolazione del veicolo:

  • per le auto: aprile-agosto-dicembre

  • per i veicoli di trasporto e commerciali: gennaio-maggio-settembre

  • per i ciclomotori e moto: gennaio-luglio.

Chi la paga

Il proprietario di un veicolo è sempre tenuto a pagare questo tributo, a meno che non appartenga a una delle categorie esentabili previste a livello nazionale e regionale. Ci sono alcune eccezioni da considerare, come ad esempio la compravendita del veicolo affidata ad un commerciante che esonera il proprietario dal pagamento del tributo e lui stesso richiede l’esenzione per il periodo di affidamento. Oppure, nel caso di leasing del veicolo, il bollo è compreso nel prezzo rateale, anche nel caso in cui il bene sia riscattabile secondo i termini previsti dal contratto.

Dove si paga

Gli sportelli, fisici e virtuali, da cui poter effettuare il pagamento del bollo sono di seguito elencati:

  • sportelli sul territorio o online dell’ACI (Automobile Club d’Italia)

  • uffici delle Poste Italiane

  • agenzie di pratiche automobilistiche sparse sul territorio

  • tabaccherie che dispongono del collegamento con Lottomatica

  • Portali web regionali che hanno uno sportello online adibito alla tassa automobilistica.

Quando non si deve pagare

I casi in cui non è previsto il pagamento della tassa automobilistica sono i seguenti:

  • prescrizione

  • esonero

La prescrizione prevede che la tassa automobilistica dovuta dal contribuente si a prescritta dopo tre anni dalla data di scadenza, e più precisamente fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a detta data (ad esempio, se si doveva pagare la tassa entro il 30 aprile 2014, la prescrizione avverrà dopo il 31 dicembre del 2017). Se l’Agenzia delle Entrate non ne richiede la riscossione entro questo periodo, la tassa non è più dovuta.

Attenzione però: se per caso fosse arrivata una notifica con raccomandata dall’Agenzia delle Entrate, o un avviso da parte della regione di residenza, che il contribuente potrebbe non aver ricevuto o ritirato, di fatto la comunicazione/notifica ha effetto per cui il tempo di prescrizione si allunga e l’agente di riscossione può richiedere il pagamento entro i successivi tre anni dalla data della stessa.

Esonero

L’esonero, invece, è un’iniziativa economica promossa a favore delle seguenti categorie:

  • Veicoli (purché in concomitanza della rottamazione di altro veicolo inquinante):

    • auto elettriche, esonero per cinque anni

    • auto ibride, esonero per tre anni

    • auto ecologiche esclusivamente a metano o Gpl, esonero fino al 75% della tassa

    • auto con 30 anni di vita, esenzione totale del bollo ma non della tassa di circolazione (circa 20/30 euro) in caso di utilizzo del suolo pubblico

    • auto con 20 anni di vita ma di comprovato interesse storico, idem sopra

  • Conducente/proprietario disabile (purché con veicoli fino a 2.000 cc benzina o 2.800 cc diesel):

    • disabili (cecità e sordomutismo, disabilità motoria, psichica e deambulatoria) che siano intestatariunici del veicolo o co-intestatari con un parenteamministratore.

Ciascuna regione, inoltre, può stabilire ulteriori forme di esonero o riduzione o addirittura modificare le soglie previste su base nazionale. Ad esempio, possono essere esentati mezzi pubblici e di servizio (autoambulanze, vigili del fuoco), veicoli per invalidi e mutilati (motocarrozzette), veicoli del volontariato, e molto altro. Vale la pena sottolineare il caso della regione Lombardia che ha previsto uno sconto della tassa automobilistica del 10% per coloro che decidono di accreditare il pagamento sul proprio conto corrente bancario: un modo per migliorare ancora di più il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini che scelgono la via dell’efficienza digitale.

Ultima modifica: 30 Marzo 2017