La segnaletica stradale, secondo l’art. 38 del Codice della Strada, si suddivide in quattro tipologie: segnali verticali, orizzontali, luminosi e attrezzature complementari. Qualsiasi automobilista ed utente della strada è tenuto, di norma, a rispettare quanto prescritto dalla segnaletica stradale anche nel caso in cui i segnali in cui si imbatte contrastino con le altre regole della circolazione su strada.

Potrebbe succedere, infatti, che ci si trovi dinanzi ad una segnaletica stradale temporanea, magari in caso di lavori, urgenze o necessità in una particolare zona: il che andrebbe a riscrivere, al momento, le norme di circolazione in quel determinato punto.

Deve rispondere a dei criteri uniformi su tutto il territorio italiano, regolarmente fissati da un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che rispetti, naturalmente, la vigente normativa comunitaria ed internazionale. Eccezion fatta per alcuni segnali speciali, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale spetta secondo quanto recita invece l’art. 37 del Codice della Strada agli Enti proprietari delle strade qualora ci si trovi fuori dai centri abitati; ai Comuni nel caso ci si trovi invece all’interno dei centri abitati (compresi nell’elenco anche i cartelli di inizio/fine centro abitato, anche se posti su strade non di competenza comunale); sempre ai Comuni nel caso in cui, invece, si tratti di segnali da apporre su strade private ma aperte all’uso pubblico e sulle strade locali; infine, per i tratti di strada non di proprietà di un Comune ma all’interno di un centro abitato con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, spetta agli Enti proprietari occuparsi della segnaletica stradale sulle caratteristiche strumentali e geometriche della strada ed al Comune per quella generale.

Se la manutenzione spetta all’Ente o al Comune di competenza, per la rimozione la normativa in tal senso è diversa. Può succedere, infatti, che la segnaletica stradale ad un certo punto abbia bisogno di essere sostituita, integrata o reintegrata, finanche rimossa perché non più rispondente alle esigenze di circolazione in una zona specifica. Pertanto, la sua collocazione in quel luogo non avrebbe più senso.

A chi spetta il compito di eliminare, materialmente, la segnaletica stradale non più necessaria? Comanda il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: questi, infatti, ha facoltà, secondo i commi 2 e 3 dell’art. 45 del Codice della Strada, di intimare agli Enti, ai concessionari e ai gestori delle strade, nonché a Comuni, Province, imprese o persone autorizzate alla collocazione della segnaletica stradale, di occuparsi della sua sostituzione, integrazione, correzione, del suo spostamento fino alla rimozione, entro 15 giorni.

Passato questo periodo di tempo, qualora le persone incaricate non avessero ottemperato al loro dovere, entra in gioco il Ministero che, esercitando il potere sostitutivo, utilizza i propri dipendenti per rimuovere la segnaletica stradale.

Ultima modifica: 20 Ottobre 2017