Seggiolino non omologato: quali sono le sanzioni

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Viaggiare in sicurezza quando si trasporta un minore sul seggiolino è una regola fondamentale e la Legge è molto chiara, quando si tratta di salvaguardare i bambini. Il Codice della Strada in fatto di sicurezza è abbastanza chiaro, sia per il conducente, sia per i passeggeri. A diversi genitori può capitare di non applicare le norme di sicurezza perché dopo uno snervante scontro con i figli e così pur di evitare i loro capricci, le urla e i pianti la stanchezza e il desiderio di tranquillità hanno il sopravvento anche sulla sicurezza stradale. Ricordiamo che le norme di sicurezza stradale devono essere sempre applicate perché in caso di incidente stradale vi salveranno la vostra vita e quella dei vostri figli.

Sicurezza stradale e bambini: l’articolo 172

Il primo comma dell’articolo 172 del Codice della Strada precise che: “(…) I bambini di statura inferiore a 1,50 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini adeguato al loro peso (…)”. E questi sistemi dovranno obbligatoriamente essere omologati secondo le norme del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che ai vari regolamenti dell’Unione Europea.

Seggiolino omologato: le categorie

Il seggiolino auto deve essere omologato in base al peso del bambino e deve essere certificato per Legge. Attualmente sono in vigore due normative europee: la ECE R44-02 e la ECE R44-03. Entrambe suddivise in cinque categorie:

  • Gruppo 0 sotto i 10 Kg
  • Gruppo 0+ sotto i 13 Kg
  • Gruppo 1 tra i 9 e i 18 kg
  • Gruppo 2 tra i 15 e i 25 Kg
  • Gruppo 3 tra i 22 e i 36 Kg

Inoltre dalla data del 6 marzo 2020 è in vigore l’obbligo di dispositivi anti abbandono per i minori inferiori ai 4 anni.

Le sanzioni amministrative

In questo caso le sanzioni per l’utilizzo di un seggiolino non omologato sono le stesse per il suo mancato utilizzo, visto che nell’articolo 172 del Codice della Strada non è stata riportata questa violazione. La multa in questi casi è di un minimo di 83 euro fino a un massimo di 332 euro con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Inoltre, in caso di recidiva si rischia la sospensione amministrativa della patente (dai 15 giorni ai 2 mesi), oltre ovviamente al pagamento della multa. Mentre per chi utilizza dei dispositivi modificati, la multa prevista è di un minimo di 41 euro fino a un massimo di 167 euro.

Ultima modifica: 13 Giugno 2022