Patente rovinata: come rifarla

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Quante volte è successo che la patente sia stata danneggiata da incidenti domestici o banali distrazioni: ecco cosa fare per ottenere il duplicato.

Il danneggiamento della patente di guida può essere causato da una serie di piccoli e grandi incidenti, dalla caduta in acqua, al lavaggio in lavatrice insieme all’indumento che la conteneva, al contatto con materiale colorante, alla bruciatura parziale o totale e via così con altri episodi e vicende che raccontano la vasta casistica in cui tutti siamo capitati.

Se anche uno solo di questi dati non è più leggibile o identificabile, allora la patente si considera comunque deteriorata:

  • Dati anagrafici
  • Foto
  • Data del documento: rilascio e scadenza
  • Numero della patente

Si procede dunque alla richiesta del duplicato attraverso una procedura da effettuare presso gli sportelli della Motorizzazione Civile, o presso un’agenzia di pratiche automobilistiche, un’autoscuola.

La procedura da svolgere è la seguente:

  • pagare 2 bollettini postali, uno di 32 euro sul c/c 4028 e uno di 9 euro sul c/c 9001;
  • compilare un Modulo di richiesta del duplicato della patente – Modello TT2112 – che può essere scaricato su internet oppure ritirato presso la Motorizzazione civile o un’autoscuola; nel caso di un’agenzia di pratiche automobilistiche il Modulo è disponibile presso i loro uffici e compilato sul posto dal cliente che ha danneggiato il documento;
  • incollare le ricevute dei versamenti sul Modulo TT2112;
  • presentare 2 fototessere a capo scoperto, su fondo bianco, recenti, non su carta termica (stampa);
  • fotocopia della patente deteriorata fronte-retro;
  • fotocopia integrale della carta d’identità per il riconoscimento dei dati anagrafici e della residenza;
  • fotocopia del codice fiscale (tessera sanitaria).

Il possessore della patente deteriorata può delegare un’altra persona allo svolgimento della procedura e al successivo ritiro del documento: la delega è sottoscritta dall’intestatario del documento con una lettera in cui sono riportati i dati anagrafici di entrambi, delegante e delegato, con la fotocopia di un documento d’identità.

Se il possessore della patente deteriorata è, invece, un extracomunitario, a questi sarà richiesta anche una copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Quando tutta la documentazione sarà stata consegnata, sarà rilasciato un documento che permette di guidare in attesa del duplicato, la cui consegna è prevista entro 30 giorni dall’inizio dell’intero iter di richiesta.

Con la Circolare n. 27601 del 27/11/15 emanata dal Ministero dei trasporti, la patente deteriorata non deve più essere restituita al momento della consegna del suo duplicato. La precisazione da parte del dicastero è stata resa necessaria in quanto di fatto il documento deteriorato, ritenuto dismesso e obsoleto, di fatto perde qualsiasi valore legale. La variazione, infatti, viene registrata su apposite banche dati telematiche che ne revocano la validità e il possesso.

Ultima modifica: 19 Luglio 2017