Le nostre automobili hanno innumerevoli luci di marcia per agevolare la guida e garantire una maggiore sicurezza: abbaglianti, anabbaglianti, di posizione, di stazionamento, d’emergenza, e altre ancora. Finanche troppe si potrebbe dire, nel senso che di alcune non ne conosciamo esattamente la funzione né cosa prevede in merito il Codice della strada.
Luci di marcia diurna: cosa prevede la legge
Molti, comprensibilmente, associano le luci di marcia diurna a quelle di posizione. In effetti ci sono delle affinità, ma non sono la stessa cosa. Le luci di posizione infatti sono dei fari con lo scopo specifico di evidenziare, come dice il nome, la posizione di un veicolo, ovvero l’esistenza in strada di quel veicolo.
Le luci di marcia diurna, diventate obbligatorie per tutte le automobili omologate dopo il 2011, non assolvono di per sé alla funzione di posizione durante la sosta. Quando accendiamo le luci di posizione si accendono automaticamente anche le luci posteriori, mentre invece con le luci diurne questo automatismo non scatta.
Le luci di marcia diurna sono realizzate con lampadine led che garantiscono una visibilità adeguata da parte degli altri mezzi. Ci sono automobili che montano sia luci diurne che luci di posizione, proprio perché le loro funzioni non sono coincidenti.
Quando occorre tenere in funzione le luci di marcia diurna?
Il Codice della strada disciplina l’utilizzo dei dispositivi illuminanti agli articoli dal 151 al 153. Nella complessità delle disposizioni che regolano nel dettaglio le modalità d’impiego di ogni singola tipologia di proiettori, bisogna sempre tenere presente la prima regola essenziale che prescrive di accendere sempre i fari a partire da mezz’ora dopo il tramonto e fino a mezz’ora prima dell’alba.
Ma chiaramente non tutti allo stesso modo. E occorre considerare anche quali sono le condizioni meteorologiche e di visibilità, a prescindere dall’orario. In tale contesto, le luci di marcia diurna si inseriscono secondo quanto sancito dalla legge 151/2003 che ne ha introdotto l’utilizzo e la disciplina nel Codice della strada.
Tale testo normativo sancisce che la luce diurna è “il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna”. Evidente dunque la differenza rispetto a quelle di posizione che invece illuminano il veicolo anche nella zona retrostante.
È pur vero che l’articolo 152 della legge prevede che le luci di marcia diurne possano essere utilizzate anche al posto di quelle di posizione, purché si proceda in condizioni di visibilità perfetta. In caso di nebbia, pioggia, neve e simili si dovrà invece procedere con gli anabbaglianti.
Ultima modifica: 24 Dicembre 2021