Non ci sono più le patenti di categoria F per i portatori di disabilità, basta una qualsiasi patente A, B, C o D valida per i normodotati, ma “speciale”.
Quali documenti servono a un disabile per prendere la patente
Per la richiesta della patente speciale per disabile bisogna recarsi prima di tutto presso gli uffici della propria ASL e compilare i moduli appositi, quindi pagare i bolli e presentare la classica documentazione sui dati anagrafici e residenziali.
Tutto l’iter burocratico successivo da effettuare in più passaggi operativi, nonché la documentazione da presentare, può essere riassunto in questo schema:
- prenotazione della visita presso la Commissione Medica Locale della provincia che valuta la categoria di disabilità, la presenza di menomazioni gravi (colonna vertebrale, paraplegie, ecc.) con l’obbligo di protesi, gli adattamenti speciali da adottare sul veicolo; l’idoneità viene riconosciuta con l’emissione di un certificato di idoneità e il rilascio del Foglio Rosa per la prova pratica; in caso di esito negativo è previsto il ricorso e la ripetizione della procedura con affiancamento a titolo personale di una figura medica di parte;
- preparazione teorica e pratica alla guida attraverso l’iscrizione ad un’autoscuola qualsiasi sia per la parte teorica che per la parte pratica, quest’ultima purché specializzata su veicoli con allestimenti per disabili e condotta da istruttori certificati all’addestramento;
- prenotazione, presso la Motorizzazione Civile, all’esame di idoneità pratica con la presentazione del certificato di idoneità ricevuto dalla Commissione Medica Locale in modo da permettere la preparazione della patente speciale;
- rilascio della patente speciale, o eventuale ripetizione delle prove considerato il termine ultimo dei 6 mesi di validità della documentazione prodotta;
- verifica degli allestimenti speciali adottati su un veicolo privato attraverso il collaudo effettuato dalla Motorizzazione Civile che può avvenire presso officine specializzate o meno, purché in grado di certificare la competenza in questo tipo di modifiche strutturali del veicolo.
Come trovare un’autoscuola certificata?
“Speciale” o, meglio “specializzata” deve essere anche l’autoscuola che istruisce il disabile alla guida di un veicolo: esistono elenchi di queste strutture consultabili su internet o presso le sedi della Provincia di appartenenza, o anche presso le comuni Autoscuole.
La normativa, infatti, prevede che, mentre la parte teorica può essere erogata da una qualsiasi autoscuola, la parte pratica – addestramento alla guida su veicoli con allestimenti speciali, nonché guida su strade urbane, manovre per la sosta e il parcheggio, guida con segnaletica– deve essere effettuata presso un’autoscuola in cui è prevista la presenza di veicoli allestiti per i disabili, quindi specializzata per lo scopo.
Il disabile, infatti, dovrà fare pratica su veicoli con allestimento conforme a quello indicato nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale, per cui è opportuno rivolgersi ad autoscuole adeguatamente attrezzate.
Il veicolo può essere pure di proprietà del disabile, quindi subito disponibile all’utilizzo per l’addestramento.
Anche l’istruttore di guida deve risultare un soggetto abilitato e certificato all’uso di veicoli adattati alla disabilità, e senza distinzione di categoria.
Un elenco di alcuni allestimenti adottati in base alla disabilità, e relative configurazioni specialistiche, è il seguente:
- Paraplegia:
– collegamento satellitare a Filo o Wireless, che consiste in un filo connesso alla mano e ad un pulsante per dirigere il veicolo imputando il comando ad una centralina;
– FS2004, modello ergonomico di volante che agevola l’uso di acceleratore e freno con due leve “a portata di dita”;
– doppio volante, ossia un cerchio posto all’interno o sotto al volante, e la cui pressione controlla l’accelerazione.
- Tetraplegia:
– guida in carrozzina;
– mono leva o joystick per la navigazione, con pulsanti di comando per frenare, accelerare, e altre funzioni;
– comandi ausiliari di vario tipo;
– cinture di sicurezza rinforzate.
- Arti inferiori e superiori:
– inversione pedale acceleratore, in caso di assenza dell’arto destro;
– volante multifunzionale con mono leva, adatto per la guida con un solo arto superiore;
– servo-frizione manuale adatto al cambio delle marce con pulsanti sul pomello del cambio, in caso di perdita dell’arto inferiore sinistro;
– cambio automatico.
Informazioni sulla prova pratica
Il disabile, dunque, potrà addestrarsi su un veicolo di sua proprietà o messo a disposizione dall’autoscuola specializzata.
Durante la prova pratica effettuata sul veicolo configurato per il disabile, l’ingegnere della Motorizzazione Civile che assiste alla prova, al fine di valutare l’idoneità definitiva del futuro neo-patentato, avrà il compito di verificare l’adozione degli allestimenti presenti sul veicolo ed eventualmente richiedere l’aggiunta di altri.
In questo secondo caso, il veicolo dovrà essere nuovamente configurato con le modifiche richieste.
La prova termina con la valutazione di tutti i requisiti richiesti dal Codice della Strada e relativi all’idoneità di guida in generale: si tratta della destrezza, rispetto della segnaletica, sosta e parcheggio, precedenza e limiti di velocità, soccorso e sicurezza stradale, e altri.
Il collaudo dei mezzi adattati con gli allestimenti speciali viene effettuato dalla Motorizzazione Civile presso le officine che hanno curato l’allestimento del mezzo.
Cosa cambia rispetto alla normale patente?
Prima di tutto, bisogna considerare che il disabile può essere sia una persona che presenta un impedimento fisico sin dalla nascita, sia una persona che ha subito una menomazione nel corso della vita.
In questo secondo caso la patente già rilasciata precedentemente dovrà essere convertita in patente speciale ai sensi del Decreto Legislativo 285/1992 e sue modificazioni. L’iter prevede le stesse regole già descritte per il disabile, a partire dal controllo medico fino alla prova pratica che attesta l’idoneità alla guida, quindi all’obbligo eventuale di un allestimento speciale del veicolo.
La patente speciale, se ancora appartenente al vecchio modello, si presenterà con delle scritte specifiche sul tipo di allestimenti legati alla disabilità del guidatore, obbligatori per la validità del documento stesso.
Le stesse informazioni sono registrate sulle patenti formato “card” con dei codici di identificazione dei suddetti allestimenti.
Il rinnovo della patente speciale avviene ogni 5 anni previo la prenotazione della visita medica presso la ASL: il documento deve attestare lo stato corrente di salute del disabile ed eventuali accertamenti necessari a confermare l’idoneità alla guida.
La patente speciale non esonera automaticamente dall’uso delle cinture di sicurezza: l’esenzione rimane vincolata alla procedura di richiesta e concessione da parte del servizio medico-legale della ASL ai sensi dell’articolo 172 del Codice della Strada.
Ultima modifica: 12 Ottobre 2017