Bollo auto d’epoca, tutte le informazioni da conoscere

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La legge di stabilità 2015 (l. 190/2014) ha eliminato il beneficio dell’esenzione dal bollo sui veicoli ultraventennali, ovvero dai 20 ai 29 anni di vita. E le auto d’epoca?

Le auto ultratrentennali

Più omogenei sono i benefici per le vetture ultratrentennali a uso non professionale, secondo quanto previsto dalla l. 342/2000: su tali veicoli non grava il bollo auto, inteso come tassa di possesso, ma una tassa di circolazione per il transito su strade e aree pubbliche. L’entità dell’imposta, avulsa dalla potenza del modello e da eventuali omologazioni anti-inquinamento, viene stabilita da regioni e province autonome in una misura forfettaria, comunque esigua, che va da 25,82 a 31,24 euro.

Disciplina del bollo nelle regioni del Nord Italia

In Lombardia l’iscrizione nei registri di auto d’epoca e storiche, esenta dal pagamento del bollo a prescindere dal compimento del 30° anno di vita e, quindi, anche se l’auto è “solo” una ultraventennale. La stessa cosa avviene in Emilia Romagna e nella provincia autonoma di Trento, dove sono previste analoghe esenzioni per le vetture dai 20 ai 29 anni di vita. Quest’ultime, inoltre, possono godere di una riduzione nella misura del 10% in Toscana, Umbria e Lazio e del 50% nella provincia autonoma di Bolzano.

La situazione al Sud 

Nessuna agevolazione è prevista invece nelle regioni meridionali e nelle isole. Ma, negli ultimi anni, non è sempre stato così: in Sicilia, ad esempio, l’art. 50, co. 2, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3prevedeva, per le auto ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, iscritte nei registri degli enti certificatori, una tassa di circolazione forfettaria annua di 75 euro. Tali agevolazioni adesso sono state revocate, con efficacia retroattiva, dopo la declaratoria di incostituzionalità intervenuta con la sentenza n. 133 del 22 marzo 2017.

Bollo auto d’epoca nelle varie regioni

ABRUZZO. Le vetture a uso non professionale ultratrentennali poste in circolazione su aree e strade pubbliche sono assoggettate al pagamento di una tassa forfettaria di 31,24 euro. Nessuna agevolazione per i veicoli tra i 20 e i 29 anni di età.

BASILICATA. La tassa forfettaria di circolazione per le over 30 è pari a 25,82 euro. Per le auto ultraventennali di età non superiore ai 29 anni non sono previste agevolazioni.

BOLZANO (Provincia autonoma). Per le auto con non più di 29 anni, la tassa automobilistica è ridotta del 50%. Le agevolazioni per le over 30 sono estese anche ai veicoli ad uso professionale.

CALABRIA. Niente agevolazioni per i veicoli dai 20 ai 29 anni di età. Quelli che ne hanno almeno 30 sono assoggettati ad una tassa annua di circolazione di 30 euro.

CAMPANIA. Per i veicoli con almeno 30 anni di vita è prevista una tassa di circolazione di 31,24 euro se guidati in strade o aree pubbliche. Non risultano agevolazioni per le c.d. ultraventennali.

EMILIA ROMAGNA. I veicoli tra i 20 e i 29 anni di vita sono esentati dal pagamento del bollo qualora iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Fiat Italiano e Italiano Alfa Romeo. Se circolanti nelle strade pubbliche, c’è una tassa di circolazione di 25,82 euro, come per le auto ultratrentennali.

FRIULI VENEZIA GIULIA. Le auto d’epoca messe in circolazione sulle strade pubbliche pagano una tassa forfettaria di 25,82 euro.

LAZIO Le auto che hanno tra i 20 e i 29 anni, sono assoggettate al pagamento della tassa automobilistica nella misura ridotta del 10%, con attestazione rilasciata dall’ASI. I veicoli ultratrentennali ad uso non professionale pagano una tassa di circolazione di 28,40 euro.

LIGURIA Nessuna agevolazione per le auto dai 20 ai 29 anni. Per le vetture che hanno compiuto almeno 30 anni è imposta una misura fissa di 28,40 euro per circolare.

LOMBARDIA Vi sono esenzioni dal bollo, indipendentemente dall’età, per le vetture iscritte nei registri ASI, Fiat Italiano, Storico Lancia e Italiano Alfa Romeo, soggette solo alla misura fissa di 30 euro anche le auto d’epoca immesse nelle strade pubbliche.

MARCHE. I veicoli che abbiano compiuto almeno 30 anni sono sottoposti ad una tassa di circolazione annua di 27,88 euro.

MOLISE. Le auto ultratrentennali pagano una tassa forfettaria di 28 euro, per la circolazione nelle aree pubbliche.

PIEMONTE Le auto fra i 20 e 29 anni pagano la tassa automobilistica nella misura ridotta del 10%. Per le ultratrentennali, qualora circolanti nella rete stradale pubblica, è prevista una tassa annua fissa di 30 euro.

PUGLIA I veicoli che hanno compiuto 30 anni sono assoggettati a una tassa forfettaria annuale di 30 euro, per la pubblica circolazione.

SARDEGNA Le auto ultratrentennali devono pagare una tassa di circolazione di 25,82 euro annui.

SICILIA Le vetture ultratrentennali, in caso di circolazione, sono assoggettate ad una tassa di 25,82 euro.

TOSCANA Le auto d’epoca sono assoggettate al pagamento del bollo auto nella misura ridotta del 10%. Per i veicoli storici ultratrentennali è prevista una tassa di circolazione di 29,82 euro.

TRENTO (Provincia autonoma). È prevista l’esenzione dal bollo, a prescindere dall’anzianità, per i veicoli a uso non professionale iscritti nei registri ASI, Fiat Italiano, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo e nel Registro del Club ACI Storico. Se utilizzati sulle strade pubbliche l’imposta per le vetture con almeno 30 anniè di 25,82 euro.

UMBRIA.Fino al 29° anno di vita, le auto pagano la tassa di possesso nella misura ridotta del 10%, se iscritte nei registri ASI, Storico Lancia, Fiat Italiano, Italiano Alfa Romeo o nei centri specializzati riconosciuti dalla Regione. Compiuti i 30 anni, è prevista una tassa di circolazione forfettaria di 25,82 euro.

VALLE D’AOSTA. La più piccola regione d’Italia non prevede agevolazioni per i veicoli dai 20 ai 29 anni di vita. Per la pubblica circolazione, le vetture con almeno 30 anni sono invece assoggettate a una misura fissa di 25,82 euro.

VENETO. Per la pubblica circolazione, i veicoli ultratrentennali sono assoggettati alla misura fissa annua di 28,40 euro. A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2 della l. regionale n. 6/2015, che prevedeva ulteriori benefici per i veicoli storici, niente agevolazioni per le auto dai 20 a 29 anni di età.

Ultima modifica: 8 Settembre 2022