Agevolazioni: auto immatricolate come autocarri

Lo stratagemma di immatricolare un’auto come autocarro è noto da tempo ma, eccetto alcuni casi ben precisi, non sempre conviene. Ecco alcune cose da sapere per quanto riguarda le agevolazioni.

Chi può farlo

Fino agli anni 90 si poteva immatricolare indistintamente un’auto come autocarro in quanto la procedura di immatricolazione non richiedeva rigidi parametri regolativi e formali.

I vantaggi di una tassazione ridotta derivante dalla categoria “autocarro” si è allungata fino ai primi anni 2000, quando l’avvento di auto di grandi dimensioni – i Suv, per intenderci – ha visto proliferare la pratica a svantaggio delle casse erariali, e da allora il legislatore è corso ai ripari.

Si è intervenuto con un Decreto Legge, il n. 223 del 4 luglio 2006 con cui sono sancite le nuove regole per l’immatricolazione di un veicolo con importanti ricadute sulle principali tasse governative e locali – IVA, Irpef, Ires, Irap – : “… Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli […] i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T),espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180…”.

Se ne deduce, quindi, che non è possibile omologare ad autocarro un veicolo che presenta un rapporto fra la potenza e la portata uguale e maggiore a 180 kW.

I Suv, ad esempio, possono rientrare facilmente in questa categoria pur omologandosi con la tipologia M1 – trasporto di persone – invece che N1 – trasporto esclusivo di merci.

Ad oggi, dunque, fanno parte di questa categoria:

  • veicolo adibito al trasporto di tipo commerciale;
  • veicolo commerciale con soli due posti per il trasporto merci;
  • auto con rimorchio.

Vantaggi

I vantaggi sono prevalentemente di natura fiscale, sia per quanto riguarda le detrazioni che le deduzioni.

Un autocarro permette di dedurre il prezzo di acquisto del 100% con un 20 % di ammortamento annuo; su un’autovettura di un libero professionista con partita IVA, invece, al massimo si può ottenere una detrazione del 20% a cui aggiungere altre deduzioni sull’ammortamento annuale in quanto il mezzo ha funzione strumentale.

Un ulteriore vantaggio per gli autocarri è rappresentato dal bollo auto il cui abbattimento è sostanziale, a cominciare dall’esenzione dal superbollo.

Inoltre, anche la tassa IRES per questa categoria è altamente deducibile e lo stesso vale anche per il premio assicurativo.

Ultima modifica: 20 Marzo 2018