Multa per auto venduta: cosa succede?

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Spesso capita che una multa viene spedita al vecchio proprietario di un’automobile anche quando ha venduto il veicolo ormai da diverso tempo.

Purtroppo è una situazione abbastanza comune, ma facilmente risolvibile. La causa è da cercare nella mancata trascrizione dell’atto di vendita al PRA.

Ma cosa dobbiamo fare in questo caso? La Cassazione si è espressa molto chiaramente in caso di multa per auto venduta: secondo la Suprema Corte la trascrizione al PRA non è indispensabile per addossare al nuovo proprietario dell’auto la responsabilità di una o più infrazioni commesse. A inchiodare il compratore in malafede basta la prova della vendita privata.

Cosa succede

Quando si vende un’auto usata ad un privato, l’acquirente deve preoccuparsi di fare il passaggio di proprietà presso il PRA. Così facendo, l’automobile risulterà intestata a lui e non al vecchio proprietario.

Il passaggio di proprietà va registrato entro sessanta giorni dall’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita di un veicolo usato acquistato.

Se si autentica la firma del venditore sull’atto di vendita allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) del PRA è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma richiedere la registrazione del passaggio di proprietà.

La contestualità dell’autentica della firma e di richiesta del passaggio di proprietà, è posta a garanzia per avere una certezza giuridica dell’aggiornamento dell’archivio del PRA con i dati del nuovo proprietario del veicolo.

Purtroppo, in molte occasioni, la realtà è ben diversa e questo passaggio viene saltato.

Così chiunque accede al PRA, nell’intenzione di risalire attraverso la targa al proprietario dell’auto, viene per sbaglio indirizzato verso il venditore, che, contando sulla buona fede dell’acquirente, rimane del tutto ignaro della vicenda.

Ma cosa succede se l’acquirente commette infrazioni punibili dal codice della strada? Il venditore dell’auto, a cui il mezzo risulta ancora intestato e a cui verranno notificate tutte le multe, dovrà per forza di cose pagare per qualcosa che non ha fatto?

Cosa dice la Cassazione

Con la sentenza n. 38823/16 del 20.09.16 la Cassazione si è pronunciata in favore del venditore che, vedendosi recapitare multe successive alla vendita del veicolo faceva ricorso, fondando le proprie ragioni sull’avvenuto passaggio di proprietà (scrittura privata autenticata di vendita o atto notarile).

La Corte ha così deciso che l’atto di vendita (sottoscritto) è sufficiente a trasferire la proprietà.

E la vicenda di cui si è occupata la Cassazione in realtà, non riguardava solo una multa. Bensì era molto più grave: una S.r.l. aveva venduto un mezzo ad un privato, il quale, qualche anno dopo, se ne era sbarazzato abbandonandolo in luogo pubblico. Attività prevista e punita dal Codice Penale, dunque un reato.

Al PRA la macchina risultava intestata ancora alla società, il cui legale rappresentante veniva quindi ritenuto responsabile del reato. Il fatto che ci fosse stata una vendita non aveva suscitato nessun interesse: per il Giudice di primo grado restava responsabile il titolare della società, che aveva anche l’obbligo di vigilare sulla condotta dell’acquirente.

Poi, grazie alla sentenza 38823/2016 la Corte di Cassazione ha ribaltato la prima decisione e dato ragione al vecchio proprietario.

Serve PRA?

Arrivati a questo punto qualcuno potrebbe pensare che grazie alla Cassazione si possa vendere l’auto senza accertarsi a chi poi è stata intestata.

Niente di più sbagliato. La Cassazione ha si fornito una soluzione importante, che tuttavia deve restare l’ultima spiaggia per alcune situazioni considerate un po’ rischiose.

Quindi, se non si ha modo di convincere il nuovo acquirente a trascrivere la vendita, regolarizzando l’intestazione, chi vende può comunque tutelarsi dimostrando che l’auto era stata definitivamente ceduta e che le multe sono successive a quella vendita.

Nonostante questa possibilità, la soluzione più sicura rimane sempre quella di controllare al PRA l’avvenuto cambio di intestazione. Se ciò non è stato ancora fatto occorre sollecitare il compratore affinché il passaggio di proprietà avvenga entro i 60 giorni dall’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita.

E’ comunque possibile richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i sessanta giorni dall’autentica della firma del venditore. Si dovrà pagare, oltre l’importo dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT), anche la sanzione per il ritardato pagamento, pari al trenta per cento dell’importo dell’IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).

La sanzione del 30% prevista in caso di mancato versamento dell’imposta entro le prescritte scadenze è ridotta della metà (15%) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Per i versamenti effettuati con un ritardo inferiore a 15 giorni, la sanzione prevista è ulteriormente ridotta a un importo pari ad un quindicesimo (pari all’1%) per ciascun giorno di ritardo.

Inoltre, è possibile pagare la sanzione in misura ridotta richiedendo il “ravvedimento operoso”.

Trascrizione della vendita a cosa serve?

Secondo la Cassazione la trascrizione della vendita presso il PRA, con mutamento dell’intestazione del mezzo, ha soltanto la funzione di mezzo di pubblicità. Cioè, permette a qualsiasi soggetto di verificare l’intestazione della macchina e serve a stabilire chi sia il vero proprietario del mezzo, nel caso l’auto sia stata venduta a più persone.

Invece, per stabilire chi tra venditore ed acquirente, aspetti pagare multe e reati, la cassazione non ha nessun dubbio. Infatti, se è possibile dimostrare che la vendita è stata fatta prima della violazione e che la stessa, è stata compiuta dall’acquirente, a pagare dovrà essere l’effettivo responsabile. Anche in assenza di trascrizione.

Di certo, questo vantaggio non impedirà futuri problemi al venditore in quanto, gli accertamenti vengono fatti sulla base delle risultanze del PRA.

ll venditore ha quindi due possibilità a disposizione: trascrivere il passaggio di proprietà al PRA (a proprie spese) oppure proporre ricorso al giudice contro lo sbadato acquirente. Perciò, chi desidera evitare ulteriori rogne future potrà risolvere il problema alla radice attraverso una domanda giudiziale volta a far accertare l’avvenuto trasferimento di proprietà con effetto retroattivo (dalla data di vendita). Il ricorso va proposto al Giudice di Pace (veicolo di valore inferiore ad € 5.000)oppure al Tribunale (se di valore superiore) del luogo di residenza dell’acquirente o del luogo in cui si è formalizzata la vendita.

Ultima modifica: 16 Maggio 2017