Incentivi alla rottamazione Riattivati i codici tributo

1085 0
1085 0

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal mese di gennaio 2011 e’ nuovamente possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta sugli incentivi. Risolte le anomalie che ne avevano provocato la sospensione

Roma, 13 gennaio 2011 – Di nuovo in moto i codici tributo per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta sugli incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l’acquisto di veicoli ecologici, nonche’ quelli relativi all’installazione sui veicoli di impianti a metano o Gpl e alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole.
 

A partire dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, infatti, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, nonche’ gli eventuali cessionari dei crediti possono tornare a compensarli.
 

E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con una risoluzione. Si chiude cosi’ la fase di sospensione dei relativi codici tributo e se ne dispone la riapertura, dopo aver individuato e risolto alcune anomalie che l’Amministrazione finanziaria aveva riscontrato in passato nell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta sugli incentivi per la rottamazione auto.
 

Ultima modifica: 16 Novembre 2017