L‘omologazione auto è necessaria per poter condurre un veicolo su strada. Esaminiamo, in materia di omologazione la normativa vigente comunitaria.
Il Parlamento Europeo ha disposto un Direttiva che disciplina l’omologazione dei veicoli che possono circolare su strada. Questa direttiva è stata recepita dal nostro Paese, che si attiene alle sue disposizioni. Esaminiamo nei paragrafi seguenti questa direttiva comunitaria nel merito.
Norme
La Direttiva 2007/46/CEE del Parlamento Europeo, instituisce e disciplina un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, componenti ed entità destinate a tali veicoli. Il costruttore di un autoveicolo, per la sua omologazione potrà essere libero di scegliere una delle seguenti procedure.
Il costruttore potrà procedere con un’omologazione a tappe, ovvero produrre una documentazione specifica nel corso della progettazione e costruzione, contenente le informazioni tecniche, alle quali vengono allegate le schede di omologazione richieste. Sarà possibile inoltre procedere, per i costruttori, ad un omologazione del veicolo ad unica tappa. In alternativa il costruttore potrà procedere con un’omologazione mista; in questo caso l’autorità di omologazione, potrebbe esentare il costruttore, dall’obbligo di presentare una o più schede di omologazione.
Ad ogni modo il costruttore dovrà presentare la domanda di richiesta di omologazione, all’autorità di omologazione. Per un tipo particolare di veicolo, potrà essere presentata una sola domanda e in un solo stato membro. Per ogni mezzo da omologare, sarà necessario presentare una domanda separata. Ogni domanda presentata all’autorità di omologazione, dovrà essere debitamente motivata; al costruttore potrà essere inoltre richiesto dall’autorità di omologazione, di fornire ulteriori informazioni necessarie, a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione.
Chiaramente il costruttore dovrà necessariamente mettere a disposizione dell’autorità di omologazione, la quantità di veicoli necessaria a garantire lo svolgimento soddisfacente delle procedure di omologazione stesse.
ValiditÃ
L’omologazione CE di un veicolo, cesserà la sua validità nei casi seguenti.
L’omologazione cesserà quando nuove prescrizioni contemplate da un atto normativo applicabile al veicolo omologato, diventeranno obbligatorie per l’omologazione. L’omologazione CEE di un veicolo, cesserà poi quando la produzione di un veicolo omologato, cesserà , per iniziativa volontaria. La validità dell’omologazione CEE, potrà infine cessare, per gli effetti di una particolare restrizione.
Quando la cessazione della validità riguarderà solamente una variante di un tipo, o una versione di una variante, l’omologazione CEE del veicolo di cui si tratta, perderà la sua validità , limitatamente, alla particolare variante o versione interessata. Quando cesserà invece da parte di un costruttore, la produzione di un tipo di veicolo, il costruttore dovrà informare l’autorità che ha rilasciato l’omologazione.
Ultima modifica: 14 Marzo 2018