Da febbraio multe stradali via posta elettronica certificata (PEC)

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Da febbraio le multe stradali potranno essere recapitate via posta elettronica certificata (PEC). Vi proponiamo l’interessante articolo di Luigi Altamura, Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona, pubblicato da Asaps.it.

Il Decreto  Ministero dell’Interno 18 dicembre 2017

L’articolo di Asaps.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 12 del 16 gennaio 2018, il decreto 18 dicembre 2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”. Un testo di legge molto atteso che si applica al procedimento di  notificazione dei  verbali  di  contestazione,  redatti  dagli  organi  di  polizia stradale, di cui all’art. 12  del  codice  della  strada,  a  seguito dell’accertamento di violazioni del codice della strada. La notificazione mediante PEC avviene  secondo  le  disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e del decreto del Presidente della Repubblica n.  68/2005,  e successive modificazioni.

 

La notificazione dei verbali di contestazione si effettua nel rispetto dei  termini  previsti dal codice della strada nei confronti del trasgressore, se è stato fermato ed identificato al  momento  dell’accertamento  dell’illecito  ed  abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un  domicilio  digitale ai sensi dell’art.  3-bis  del  CAD  e  delle  relative  disposizioni attuative, del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un  altro  soggetto  obbligato  in  solido  con l’autore della violazione ai sensi dell’art.  196  del  codice  della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis  del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia,  comunque,fornito  un  indirizzo  PEC  all’organo  di  polizia  procedente,  in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito.

 

Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l’indirizzo PEC  dell’autore  della  violazione,  ovvero  qualora  la contestazione della violazione non sia stata  effettuata  al  momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui  al  comma  1,  lettera  b),  del presente articolo, deve essere ricercato, dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione  di cui all’art.  2  del  presente  decreto,  nei  pubblici  elenchi  per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso. Viene poi specificato il contenuto degli atti da notificare.

 

Per quanto attiene i termini per la notificazione mediante posta elettronica certificata, si indica come “ai fini  dell’applicazione  delle  disposizioni  e  dei  termini indicati nel codice della strada, gli atti  si considerano spediti, per gli  organi  di  polizia stradale, di cui all’art. 12 del codice della strada, nel momento  in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del  2005, e notificati ai soggetti di cui all’art. 3 del presente decreto,  nel momento in cui  viene  generata  la  ricevuta  di  avvenuta  consegna completa del messaggio PEC, ai sensi all’art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005. La ricevuta di avvenuta consegna fa  in  ogni caso  piena  prova  dell’avvenuta  notificazione  del  contenuto  del messaggio ad essa allegato.

 

Qualora la notificazione mediante PEC degli atti non sia  possibile  per  causa  imputabile  al destinatario,  il  soggetto  notificante  estrae  copia  su  supporto analogico del messaggio di posta elettronica  certificata,  dei  suoi allegati, della ricevuta di accettazione  e  dell’avviso  di  mancata consegna, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e  8  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, ovvero  di  qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata  consegna,  ne  attesta  la conformità ai documenti informatici da cui  sono  tratti,  ai  sensi dell’art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica  nei  modi  e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della  strada,  con oneri a carico del destinatario.

 

Naturalmente, specifica il decreto pubblicato ieri, “qualora la notificazione mediante  PEC  non  sia  possibile  per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario. Da ultimo, la consueta clausola di invarianza finanziaria che impone che dall’esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.

 

Le  amministrazione interessate   provvedono   all’attuazione   del   medesimo    decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

Luigi Altamura

 

Ultima modifica: 22 Gennaio 2018