Sono tanti gli interrogativi tra i gommisti per il cambio gomme nelle zone arancioni e rosse.
In base a quanto stabilito nel Dpcm del 3 novembre 2020, gli automobilisti possono recarsi dal proprio gommista di fiducia per sostituire i pneumatici estivi con quelli invernali. Mentre non è consentito spostarsi tra comuni in zona arancione e rossa per l’acquisto di nuovi prodotti.
Ma cosa accade se i pneumatici sono in deposito presso un’officina fuori dal comune di residenza?
La risposta è arrivata dal prefetto di Torino, sollecitato dalla locale sezione della Cna.
Il prefetto, si legge nella lettera, ha chiarito che: “… L’utente che ha stipulato un contratto di deposito degli pneumatici con un’officina di gommista situata fuori dal comune di residenza è legittimato a recarsi presso la suddetta officina per adempiere all’obbligo di montaggio dei medesimi”.
Prendendo spunto dalle indicazioni fornite della prefettura di Torino, l’associazione Federpneus ha inviato ai suoi associati un ulteriore chiarimento su come procedere con il cambio gomme. E quali misure adottare perché il tutto avvenga nel pieno rispetto delle regole per il contenimento del Covid-19.
Ultima modifica: 18 Novembre 2020