Targa prova: come funziona e le sanzioni per il guidatore

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Ecco tutto quello che dovete sapere sulla targa prova; come funziona e quali sono le sanzioni in caso di mancanza a bordo.

La targa prova è un contrassegno che può essere utilizzato per prove di tipo tecnico, operazioni di collaudo o, in alternativa, per semplici motivi di allestimento o di vendita di un veicolo. A partire dall’anno 2002, la targa prova ha iniziato ad essere disciplinata a livello normativo in modo più preciso.  La normativa e le disposizioni relative alla targa prova si sono aggiornate soprattutto per quanto riguarda l’uso, il rilascio, la revoca e il rinnovo dell’autorizzazione.

Secondo il nuovo Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione della circolazione di prova dei veicoli, possono richiedere la targa prova alcuni soggetti particolari. Fra questi, vi sono le aziende costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi; i rappresentanti delle fabbriche costruttrici; le concessionarie e il relativi agenti di vendita specializzati; le università e gli enti pubblici e privati che operano nella ricerca e nella sperimentazione sui veicoli; le aziende costruttrici di pneumatici e di carrozzerie; gli esercenti di aziende e officine di riparazione di autoveicoli; infine tutte quelle aziende che operano nel trasferimento su strada di veicoli non immatricolati per tragitti che non risulteranno superiori a 100 chilometri percorsi.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è l’ente deputato a rilasciare l’autorizzazione alla circolazione di prova. Il rilascio dell’autorizzazione avviene da parte della motorizzazione civile, per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La validità dell’autorizzazione alla circolazione provvisoria, è annuale e la targa prova dovrà essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo, sul quale dovrà anche esserci la presenza del titolare del permesso di autorizzazione. In alternativa a quest’ultimo potrà essere a bordo del veicolo un terzo soggetto che abbia una sorta di rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione: detto soggetto dovrà essere in possesso oltre che della delega, anche di un documento di riconoscimento valido.

Nel caso di smarrimento o di furto della targa prova, il titolare dell’autorizzazione dovrà necessariamente fare denuncia presso le autorità competenti, entro e non oltre le 48 ore dallo smarrimento o dal furto. Successivamente il soggetto titolare del permesso, potrà richiedere il rilascio di una nuova targa prova.

Coloro i quali verranno sorpresi a guidare sprovvisti di targa prova, faranno scattare l’inefficacia dell’autorizzazione rilasciata; la conseguenza sarà che il veicolo sorpreso a circolare sprovvisto di targa prova, risponderà alle violazioni che comporteranno una sanzione come se il permesso o l’autorizzazione non fossero mai state rilasciate.

Ultima modifica: 27 Giugno 2018