Traino veicoli guasti: codice della strada

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In caso di guasto alla macchina il traino dei veicoli guasti è sempre possibile? O meglio chiamare il carroattrezzi? Vediamo cosa dice il Codice della Strada.

Il traino veicoli guasti effettuato per mezzo di un altro veicolo, è consentito in tutte le strade. Ad eccezione delle autostrade e delle strade extraurbane.

La tentazione di traino veicoli guasti per mezzo di un’altra auto è sempre molto alta. E spesso viene realizzata con mezzi di fortuna come una catena, una fune, una doppia corda e cavi elastici. Ma questa operazione non è sempre lecita, anzi, sono più le volte in cui è vietata che non quelle in cui è consentita.

Le regole per effettuare il traino in condizioni di sicurezza sono riassunte nell’art.165 del Codice della Strada (Cds). A seguire vediamo nel dettaglio i casi in cui è possibile il traino veicoli guasti.

Cosa dice il CdS nei casi di traino veicoli guasti

 

L’articolo 165 del Codice della Strada specifica che il traino veicoli guasti da parte di un altro mezzo, è consentito quando:

  • risulti necessario per l’effettuazione di trasporti eccezionali. Basta pensare al trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, comportando un’eccedenza di dimensioni in lunghezza e sagoma superiore rispetto ai limiti stabiliti dal codice. Altri casi potrebbero essere il trasporto di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia. E ancora, prodotti siderurgici e laminati grezzi. In questo caso esiste una disciplina piuttosto complessa, stabilita dal codice. La normativa infatti prevede tutta una serie di vincoli per la vettura “rimorchio” e per quella trainata che più si adatta ai trasporti industriali che non a quelli dei privati;
  • un automezzo non possa circolare per avaria o per mancanza di organi. Sempre a condizione che non si tratti di autostrade strade extraurbane principali. In tutte le altre strade invece, è consentito;
  • in tutti i casi in cui il codice della strada autorizza la polizia a disporre la rimozione forzata dei veicoli. Ad esempio, i veicoli in divieto di sosta o mezzi disposti in modo da costituire un grave intralcio alla circolazione. Altri casi possono riguardare un veicolo lasciato in sosta, in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. In tal caso, gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli a soggetti privati.

Coloro che violano questo regolamento vanno incontro a una sanzione amministrativa piuttosta salata. La multa va dai 74 a 296 euro e riguarda sia il trainante che il trainato.

Ultima modifica: 24 Agosto 2017