Sospensione assicurazione auto causa Covid, come funziona

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Molte persone, specie nelle grandi città, preferiscono lasciare la propria auto sotto casa e recarsi al lavoro con i mezzi pubblici, o addirittura lavorano da casa con la formula dello smart-working. In tutti questi casi la scelta della “sospensione della RC auto” si è rivelata molto utile; vediamo dunque di cosa si tratta e come funziona.

Sospensione RC auto: funzionamento e attivazione

Come detto sopra, la pandemia da coronavirus ha creato evidenti disagi nella popolazione per via della limitazione degli spostamenti e delle restrizioni spazio-temporali (anche con gli orari del coprifuoco in cui è vietato circolare dalle 22 di sera alle 5 del mattino). Molte persone quindi si sono informate sulla possibilità di richiedere per quest’anno la sospensione dell’assicurazione RC auto. La sospensione dell’RC auto consiste nel ‘congelare’ la polizza annuale per un determinato periodo, per poi riattivarla al momento opportuno. Così facendo, ovviamente, i mesi di interruzione non si pagano e, cosa ancor più vantaggiosa, non si computano nel periodo di durata complessiva del contratto.

Al riguardo è utile e necessario fornire alcuni esempi. In riferimento al periodo del primo lockdown durato da marzo a fine maggio, si consideri che una polizza RCA attivata il 5 Marzo con scadenza il 4 Marzo dell’anno successivo, in caso di sospensione per tre mesi vedeva slittare il termine al 4 giugno: si aggiungevano cioè tre mesi alla data di scadenza, quelli di sospensione della polizza durante i quali il veicolo non era stato utilizzato.  La sospensione è quindi un’opzione molto utile quando non si utilizza l’auto per molto tempo e si vuole evitare di pagare l’assicurazione inutilmente. È per questo motivo, che la polizza sospendibile si abbina molto bene alle assicurazioni moto, poiché queste ultime, rispetto alle automobili, si prestano maggiormente a un utilizzo stagionale.

In ogni caso, come appena visto sopra, la sospensione della polizza è prevista anche per la RC auto ed è una clausola o opzione contrattuale applicabile a maggior ragione nella situazione di questa emergenza da Covid-19, con tante persone in quarantena che non possono usare la propria macchina.

La procedura per la sospensione della RC auto

È vero che la procedura di sospensione della RCA è piuttosto semplice, ma è doveroso comunque precisare che non è automatica, per questo durante il periodo più lungo di lockdown, molti attendevano un provvedimento governativo che imponesse la sospensione della polizza per tutti. Per l’opzione contrattuale è infatti necessario che:

  1. Ci sia una clausola che la preveda espressamente.
  2. Anche in mancanza di previsione, la propria compagnia di assicurazione decida di concederla.

In entrambe i casi, per sospendere la polizza auto basta comunicarlo alla propria compagnia. Nei periodi di zona rossa o arancione in cui è vietato spostarsi fra comuni, viste le contingenze e se l’agenzia non si trova dove si risiede, è possibile richiedere la sospensione anche da remoto (telefono, email, app o compilando un apposito form sul sito della compagnia).

L’interruzione della copertura assicurativa è attiva dalla mezzanotte del giorno in cui si effettua la richiesta di sospensione e dura fino a quando non si chiede nuovamente ed espressamente la sua riattivazione. È importante ricordare che durante il periodo di stop, l’auto risulta priva di copertura assicurativa e per questo motivo non solo non può circolare ma non può nemmeno essere lasciata in sosta su strade ad uso pubblico o su aree a queste assimilate. L’auto con polizza sospesa, va quindi parcheggiata e custodita in un box o in un altro luogo privato. L’utente della strada che circola con una vettura non assicurata rischia di subire severissime sanzioni e dovrebbe pagare di tasca propria i danni causati a terzi in caso di sinistro.

Limiti contrattuali alla sospensione

Esistono dei limiti alla concessione della sospensione della polizza RCA. Fra le compagnie assicurative ce ne sono diverse che concedono questa misura al massimo unadue volte in un anno, altre assicurazioni, invece, non prorogano la data di scadenza per sospensioni inferiori a 30 giorni, altre ancora non accettano la richiesta di sospensione se manca poco (in genere due o tre mesi) al termine contrattuale. La durata dell’interruzione poi non può superare un determinato periodo di tempo. Tutte le condizioni sono comunque scritte sul contratto di polizza e vanno lette attentamente prima di firmare.

  • Riattivazione di polizza: la procedura di riattivazione segue lo stesso schema della sospensione: bisogna semplicemente comunicarne l’intenzione di riattivare la copertura assicurativa per la RC auto alla propria compagnia e ritornerà attiva alle 24:00 del giorno stesso. Solitamente le procedure di sospensione e riattivazione sono gratuite ma questa non è una regola fissa, alcune assicurazioni impongono infatti un costo. Si aggiunga che l’interruzione momentanea di una polizza RC auto non implica necessariamente la contemporanea sospensione di eventuali garanzie accessorie, ad esempio contro furto e incendio (un’auto che non circola, custodita in un box privato, è sottoposta comunque a questi rischi).
  • Sospensione per emergenza covid-19: Come detto sopra, durante i periodi di lockdown dovuti alla emergenza sanitaria per contrastare il coronavirus, si sono susseguiti vari DPCM (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) nei quali non si è mai disposta esplicitamente la sospensione d’ufficio della RCA a favore di coloro che non guidano e non usano l’auto. Come è noto, all’interno del Decreto Cura-Italia, c’era un emendamento che concedeva la possibilità di sospensione della RCA fino al 31 Luglio 2020, come misura straordinaria e aggiuntiva (non sostitutiva) rispetto alla formula prevista dal contratto assicurativo per i veicoli non circolanti.

Si ricorderà che con il Decreto Cura Italia n.18 del 17 Marzo 2020 la validità delle polizze con scadenza fino al 31 Luglio 2020 era stata prolungata dai classici 15 giorni a 30 giorni, con una continuità delle coperture assicurative e la liquidazione dei sinistri avvenuti fino a 30 giorni dopo l’ordinaria scadenza del contratto di polizza.

Ultima modifica: 7 Gennaio 2021