I dipendenti pubblici che usufruiscono del mezzo proprio per missioni e trasferte hanno diritto a un rimborso chilometrico, soggetto ad alcune restrizioni

 

Quale mezzo usare per il trasporto?

Quando il lavoratore, anche per una sola giornata, non svolge la propria mansione presso la sede di lavoro definita nel contratto di assunzione, si parla di “trasferta”. In tal caso, il lavoratore ha diritto in ogni caso a un rimborso spese a titolo d’indennizzo, esente sia dal punto di vista fiscale che previdenziale. I mezzi che possono essere utilizzati per il trasporto sono: mezzi pubblici, autovettura aziendale concessa per uso promiscuo, autovettura concessa esclusivamente per uso aziendale e propria autovettura.

Nel caso in cui il lavoratore utilizzi i mezzi pubblici, i costi sostenuti per acquistare i biglietti devono essere rimborsati a piè di pagina previa presentazione del giustificativo.

Nel caso in cui l’azienda fornisca al lavoratore un’automobile che questi potrà usare sia per fini personali che per fini aziendali, al lavoratore spetterà un fringe benefit, calcolato sulla base di apposite tabelle, che si basi su una percorrenza annua di 15.000 km. A differenza dei rimborsi, il fringe benefit viene incluso in busta paga, per cui il datore di lavoro calcolerà i relativi contributi e imposte.

Una terza possibilità è che il datore di lavoro acquisti delle vetture per tenerle a disposizione dei lavoratori. Essi dovranno, dunque, raggiungere la sede di lavoro con mezzi propri, per poi recarsi in missione con l’autovettura aziendale. In tal caso, gli eventuali costi sostenuti per il rifornimento di carburante o per il pedaggio autostradale saranno rimborsati analiticamente.

Infine, l’ultima ipotesi è che il lavoratore si rechi in trasferta utilizzando un’auto di cui dispone personalmente (non è necessario che ne sia proprietario: potrebbe disporne anche in leasing, a noleggio, in comodato gratuito o di proprietà di un famigliare). In questo caso, gli verrebbe riconosciuta un’indennità calcolata sulla base di un rimborso chilometrico.

In quali casi un dipendente pubblico può usare un mezzo proprio?

A differenza delle aziende private, per cui la concessione dell’utilizzo del mezzo proprio è a discrezione del datore di lavoro, per quanto riguarda gli enti pubblici esistono delle normative che ne limitano l’utilizzo. Innanzitutto, la legge 26 luglio 1978, n. 417, prevede all’art. 9 che l’uso del mezzo proprio sia autorizzato per i dipendenti, con procedimento motivato, qualora lo impongano particolari esigenze di servizio e qualora risulti economicamente più vantaggioso rispetto ad altre alternative.

Nonostante il comma 12 dell’art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 abbia imposto di disapplicare a partire dal 2011 le norme di legge e contrattuali che fino a quel momento permettevano l’utilizzo del mezzo proprio, vietando di rimborsare i costi sostenuti, in seguito la giurisprudenza ha interpretato il contenuto del decreto come “norme di principio”, cancellando, di fatto, il divieto del rimborso. A oggi l’unico limite è che, dunque, l’ente amministrativo autorizzi l’uso del mezzo proprio in modo rigoroso e funzionale agli obiettivi generali di risparmio.

Come si calcola il rimborso per l’utilizzo del mezzo proprio?

Le tariffe in base alle quali è possibile il calcolo del rimborso da erogare in caso di utilizzo del mezzo proprio sono calcolabili attraverso le tabelle stabilite ogni anno entro il 31 dicembre dall’Aci e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Esse permettono un calcolo molto preciso della somma da rimborsare in base al modello dell’autovettura e al tipo di alimentazione.

 

Ultima modifica: 29 Marzo 2017