Qual è la definizione di fermo amministrativo

Definizione

 

La definizione di fermo amministrativo, in termini prettamente giuridici, è quella di un atto previsto da un decreto del Presidente della Repubblica – n. 602 del 1973 – e viene accolto dal Codice della Strada negli articoli 213- Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa, e 214- Fermo amministrativo del veicolo, che così recitano:

  • Art. 213, comma 1, “Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.”
  • Art. 214, comma 1, “[…] il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo […]”.

Dal testo si ricava che il fermo amministrativo è un atto accessorio, ossia si aggiunge ad una sanzione pecuniaria e la inasprisce in quanto prevede la confisca amministrativa dell’auto e il blocco della stessa alla circolazione. La sanzione può essere determinata da qualsiasi mancato pagamento riconducibile a tasse, IVA, IMU e ICI, adempimenti assicurativi, e altro, quali multe e risarcimenti stabiliti da sentenze giudiziarie.

Le conseguenze di un fermo amministrativo

 

Le limitazioni e gli obblighi determinati dal fermo amministrativo sono così riassumibili:

  • blocco alla circolazione;
  • obbligo di custodia da parte del conducente, o altro soggetto obbligato (proprietario), a proprie spese: il mancato rispetto del precetto implica ulteriori sanzioni e implicazioni penali;
  • apposizione di un sigillo che identifica il fermo sul bene, asportabile solo dall’organo di polizia;
  • sequestro e conservazione del libretto di circolazione presso l’organo di polizia che ne cura anche la restituzione al termine del fermo;
  • l’auto non è vendibile, non si può demolire o esportare.

Gli enti impositori

 

La pretesa di una sanzione amministrativa, e relativa riscossione, può essere avanzata da diversi enti, tra cui l’Agenzia delle Entrate, i Comuni, le Regioni, e altre amministrazioni pubbliche investite nel diritto. L’auto è uno dei beni registratiPRA, Pubblico Registro Automobilistico – su cui l’ente può effettuare una sorta di pignoramento a scopo conservativo, benché la normativa non ne riscontri le caratteristiche tipiche della natura “conservativa” ma, semmai, quelle di un bene oggetto passibile di espropriazione vera e propria.

Ultima modifica: 31 Marzo 2017