Pubblicità sui veicoli: cosa sapere

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L’apposizione di messaggi pubblicitari, non luminosi, sui veicoli è consentita, ma regolata da precise norme che ne stabiliscono i parametri.

Questa, infatti, è concessa solo se non sia effettuata per conto terzi e a titolo oneroso. Non solo, non può avere sporgenze superiori ai 3 cm in relazione alla superficie della vettura su cui sia apposta. Sono questi i limiti indicati dall’articolo 61 del codice. Mentre, sui veicoli ad uso privato è possibile apporre solo il marchio e la ragione sociale della ditta alla quale il veicolo stesso appartenga.

Privati

Al fine di evitare che qualunque veicolo privato diventi uno strumento di pubblicità in circolazione per la strade, è stata introdotta un’apposita regolamentazione che ne limiti un uso indiscriminato della stessa. Per quanto riguarda, quindi, i veicoli ad uso privato, è stato stabilito che questi possano riportare il solo marchio e la ragione sociale dell’azienda cui lo stesso veicolo appartenga.

Non solo, l’art. 57 ha anche sancito il divieto di pubblicità non luminosa su tutte le altre vetture se questa venga svolta per conto di soggetti terzi e se sia a titolo oneroso.

Viene fatta altresì eccezione per tutti quei veicoli adibiti al trasporto di linea e quelli utilizzati per il servizio taxi. Il che è ovviamente scaturito dalla necessità di limitare un uso indiscriminato di pubblicità per le strade, con annesso potere distraente per chi è in circolazione alla guida del proprio mezzo. Nel caso specifico dei mezzi privati, è stabilito che questi appartengano allo stesso soggetto pubblicizzato.

Aziendali

Per quanto riguarda i veicoli aziendali, prima di richiedere una qualunque realizzazione grafica da apporre al mezzo è necessario che l’azienda faccia specifica richiesta di autorizzazione, effettuando anche il pagamento delle imposte dovute. Per i messaggi pubblicitari da apporre al veicolo, bisogna fare riferimento alle normative vigenti, nonché al regolamento stabilito dall’ente comunale di appartenenza.

Solitamente, il versamento dell’imposta è calcolato in relazione alla superficie occupata, non in riferimento al numero di applicazioni. Se questa dovesse essere al di sotto dei 300 centimetri quadri, potrebbe anche non essere richiesto il versamento di imposta. Se la superficie è molto estesa, possono stabilirsi delle imposte con maggiorazione di ampio formato.

Non è tutto, l’imposta è solitamente rapportata al numero di abitanti del comune dove il mezzo dovrà circolare. Chiaramente, con l’aumentare del numero di abitanti, aumentano anche le tariffe da corrispondere. Possono, inoltre, esservi dei casi di esenzione, per cui, l’imposta può non essere applicata nel caso di avvisi pubblici e superficie inferiore a mezzo metro quadro.

La pubblicizzazione della propria ragione sociale, dell’indirizzo sociale e del marchio della ditta sul veicolo, non richiede il versamento di imposta, fermo restando che il tutto non debba essere ripetuto per più di due volte e la superficie deve restare compresa entro il mezzo metro quadrato. Non sono previste imposte anche nel caso in cui il messaggio pubblicitario venga apposto all’interno del proprio veicolo. Tuttavia, i regolamenti comunali sono spesso soggetti a variazioni legittime, per cui, è sempre opportuno richiedere le giuste informazioni preventivamente prima di affiggere qualunque forma di pubblicità sul veicolo.

Codice stradale, limiti e sanzioni

Recentemente sono state apportate nuove modifiche al codice della strada in merito alla regolamentazione per la pubblicità apposta sui veicoli, siano essi privati o aziendali. Cerchiamo di capire quali siano i limiti stabiliti dal codice e le sanzioni cui si va incontro nel caso di violazione.

Secondo quanto riportato dalle norme in materia, non è consentita l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. Mentre è concessa quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti, ma solo entro certi limiti e condizioni che non possano recare il rischio di abbagliamento o distrazione per coloro che sono alla guida di altri automezzi.

 

I messaggi pubblicitari luminosi possono essere lesivi per la sicurezza della circolazione stradale, non solo perché potrebbero disturbare gli altri conducenti intorno, ma perché potrebbe esserci il rischio di distacco dei sostegni della pubblicità stessa o creare interferenze con gli altri utenti. Per questa ragione, lo stesso codice stabilisce chiaramente quali siano i tipi di impianti consentiti, le dimensioni degli stessi ed eventuali sporgenze. Nello specifico, la pubblicità non luminosa per conto di soggetti terzi è consentita su mezzi di trasporto di linea, a patto che questa non sia composta da messaggi che variano, che non venga esposta nella parte anteriore del mezzo, che sia posizionata senza ridurre la visibilità degli altri dispositivi di pubblica utilità. La pubblicità deve, inoltre, essere inserita in dispositivi che abbiano determinate dimensioni e se si impiegano pannelli appositi, questi non dovranno avere una sporgenza superiore ai 3 centimetri.

Per il servizio taxi è concessa la pubblicità non luminosa per conto terzi, ma questa dovrà essere realizzata su di un pannello bifacciale posto sopra l’abitacolo e parallelo al senso di marcia. Il pannello non deve avere specifiche dimensioni esterne. Inoltre, la pubblicità apposta non deve contenere messaggi variabili. I messaggi rigrangenti devono necessariamente realizzati con pellicola specifiche caratteristiche di rifrangenza, la superficie su cui sono apposti non deve occupare più dei due terzi del veicolo. Le norme danno indicazioni anche in merito al colore, che dovrà essere bianco e la pubblicità dovrà essere esposta sulla fiancata della vettura mantenendo una psecifica distanza dai dispositivi di indicazione.

E’ importante, inoltre, che qualunque scritta luminosa o simbolo non crei distrazione o confusione con le indicazioni stradali, mettendo a rischio la sicurezza dei conducenti di altri veicoli. E’ vietata la presenza di messaggi luminosi all’interno dei veicoli perché potrebbero distrarre il conducente mentre è alla guida del mezzo. Tutte queste disposizioni non valgono, in ogni caso, per i mezzi impiegati nelle competizioni sportive, poiché seguono specifiche autorizzazioni loro concesse.

Restano inoltre importanti limitazioni che stabiliscono che in alcuni punti è assolutamente vietata la pubblicità apposta sui veicoli fatta per conto terzi. Come per tutte le norme stabilite dal Codice, anche per quanto riguarda la pubblicità apposta sui veicoli, è fondamentale che siano rispettate le limitazioni sancite. Chiunque commetta violazioni in merito a tali disposizioni, è soggetto a specifiche sanzioni amministrative, che variano in relazione alla stessa violazione. Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di euro 419 ad un massimo di euro 1.682.

Ultima modifica: 9 Agosto 2017