Prescrizione bollo auto: come calcolarla

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Che cos’è il bollo auto?

 

Il cosiddetto “bollo auto”, o per meglio dire “tassa automobilistica”, è un tributo che deve versare a vantaggio della Regione di residenza chiunque risulti proprietario, usufruttuario o acquirente di un autoveicolo o motoveicolo immatricolato in Italia, ai sensi del d. P. R. 5 febbraio 1953 n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e modifiche successive. Tale tassa viene gestita dalle Regioni, tranne per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna, e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Sono dunque tenuti al pagamento tutti coloro che siano iscritti come proprietari, usufruttuari o acquirenti di un autoveicolo o un motoveicolo sul Pubblico Registro Automobilistico (PRA) al momento della scadenza del termine utile per il pagamento.

Come essere sicuri che il pagamento sia stato registrato?

 

Per verificare la corretta registrazione del pagamento effettuato, è possibile verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate (ciò solo per quanto riguarda pagamenti effettuati tramite agenzie, tabaccherie o posta) oppure sul portale della Regione in cui si risiede.

Dopo quanto tempo il bollo auto va in prescrizione?

 

La legge prescrive che la tassa decade automaticamente al termine del terzo anno successivo rispetto all’anno cui il pagamento si riferisce: perciò, è consigliabile conservare le ricevute di pagamento relative agli ultimi tre anni, in modo da poter dimostrare di aver pagato la tassa se venissero riscontrate irregolarità. Un’altra cosa da sapere è che, a partire dal 1998, non è più obbligatorio esporre il contrassegno attestante il pagamento della tassa sul parabrezza del veicolo per cui si paga il bollo. L’agenzia di riscossione ha, dunque, tre anni per scoprire un’eventuale evasione da parte del contribuente e notificarla. Qualora l’irregolarità venisse notificata oltre questo termine, si estinguerebbe ogni diritto da parte dell’agenzia di riscossione.

Come accertarsi che il bollo sia andato effettivamente in prescrizione?

 

È essenziale accertarsi che non sia arrivata alcuna comunicazione prima dei tre anni successivi alla scadenza: nel caso sia arrivata, fa fede la data di consegna della cartella agli uffici postali da parte dell’ente riscossore, e non quella della ricezione da parte del contribuente. È, inoltre, possibile fare ricorso entro 60 giorni e, contemporaneamente, presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione (l’ente riscossore è obbligato a rispondere entro 220 giorni: in caso contrario, si considera il ricorso accettato e la cartella viene automaticamente annullata) oppure procedere per via giudiziaria appellandosi alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Inoltre, dopo aver notificato la cartella, l’agenzia di riscossione deve, nei successivi tre anni, agire attivamente nei confronti del contribuente, vale a dire inviando un sollecito di pagamento, un’intimazione di pagamento, avviare un pignoramento del mezzo oppure notificare un preavviso di fermo del veicolo; se ciò non avvenisse, la cartella è automaticamente prescritta.

Ultima modifica: 29 Marzo 2017