Pneumatici moto in inverno, come fare? Nel corso degli anni sono intervenuti una serie di modifiche ai regolamenti omologativi relativi ai motoveicoli ed ai loro equipaggiamenti. Questi cambiamenti interessano anche i pneumatici che hanno subito nel corso del tempo un’evoluzione tecnologica.
Le caratteristiche dimensionali e prestazionali dei pneumatici ammessi sono definite dal costruttore del veicolo in fase di omologazione dello stesso e sono riportate in carta di circolazione. Queste misure sono da considerarsi di serie, cioè montabili per tutto l’anno. Infatti, il montaggio di pneumatici di serie non prevede restrizioni, fatte salve indicazioni diverse, motivate da ragioni di sicurezza stradale.
“La sicurezza stradale è da sempre al centro dell’attenzione di Assogomma” – afferma il suo Direttore, Fabio Bertolotti. “Oggi la filiera moto, rappresentata dalle Associazioni dei costruttori di moto e di pneumatici, nonché dei rivenditori specialisti di gomme, esprime un comune chiaro indirizzo a favore di tutti, motociclisti in primis, ricordando ancora una volta che i pneumatici sono l’unico punto di contatto tra qualsiasi veicolo ed il suolo e quindi la loro idoneità è imprescindibile se si vuole viaggiare sicuri.”
Come noto la marcatura M+S – “Mud & Snow”, tradotto dall’inglese “fango e neve”, è una autocertificazione del costruttore di pneumatici che può essere riportata su diverse tipologie di pneumatici quali: motoveicoli, vetture, mezzi pesanti. Nel caso dei veicoli a due ruote questa marcatura indica che il pneumatico è idoneo limitatamente alla marcia su fango e più in generale per un uso fuoristradistico, non anche su fondo stradale innevato.
Per le tipologie di pneumatici moto di cui sopra (M+S), ai sensi del Regolamento delegato UE 3/2014, del 24 ottobre 2013, è consentito l’impiego, purché sia “occasionale”, con le medesime misure riportate in carta di circolazione, un codice di velocità declassato fino ad un minimo di M (pari a 130 km/h) e con l’accortezza che venga chiaramente segnalato al conducente il limite di velocità massimo di impiego mediante l’apposizione di una targhetta monitoria.
Inoltre, va detto che non esiste una definizione di “uso occasionale o temporaneo” ai sensi dei regolamenti UE di omologazione. Il Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi MIMS, con Circolare del 17 gennaio 2014, ha voluto chiarire che l’uso temporaneo di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio coincide con la durata delle Ordinanze invernali introdotte con la Direttiva ministeriale 16 gennaio 2013 (15 novembre – 15 aprile).
Nel caso di pneumatici marcati M+S con codice di velocità fino a “Q” (vedi circolare ministeriale 104/95) il periodo di impiego consentito è esteso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio. Tuttavia è importante evidenziare che tali prescrizioni non sono applicabili nel caso di ciclomotori e motocicli. Infatti, la Direttiva del 16 gennaio 2013 afferma che nel periodo di vigenza delle Ordinanze invernali i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Tutto ciò premesso possiamo riassumere il tutto in tre casistiche:
- È possibile montare e circolare tutto l’anno con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S purché con caratteristiche dimensionali e prestazionali identiche a quelle riportate in carta di circolazione, a meno che non vi sia neve al suolo o precipitazioni nevose in atto. In tale caso ne è vietata la circolazione.
- È possibile montare e circolare con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S con codice di velocità declassato purché per un uso occasionale o temporaneo. In tale caso deve essere apposta una targhetta monitoria che informi il guidatore della velocità massima consentita. Tale equipaggiamento non necessita di aggiornamento della carta di circolazione, né di un nullaosta del costruttore.
- Laddove si vogliano impiegare pneumatici di misure e di prestazioni non riportate in carta di circolazione è necessario rivolgersi al costruttore del motoveicolo che fornirà le opportune formali assicurazioni. È solo il costruttore del motoveicolo, non il costruttore o il rivenditore del pneumatico, a poter autorizzare un equipaggiamento alternativo a quello previsto in carta di circolazione.
I rivenditori di pneumatici sono invitati a seguire scupolosamente le indicazioni fornite in questa nota che sintetizza i vari provvedimenti di legge sia nazionale che internazionali. “Riteniamo che questi chiarimenti siano molto utili per l’intera categoria dei rivenditori di pneumatici, e soprattutto potranno offrire un contributo significativo in termini di sicurezza stradale”, commenta Giancarlo Veronesi, il Presidente di Federpneus.
I motociclisti sono tenuti al rispetto e alla verifica dell’equipaggiamento di pneumatici idonei alla circolazione e conformi alle normative di legge.
È cura dell’utente finale stabilire la temporaneità e/o occasionalità di impiego, fermo restando che un uso di pneumatici con codice di velocità ridotto richiede di regolare di conseguenza la velocità di marcia del veicolo. In questo senso è bene controllare la presenza della targhetta monitoria e regolare la velocità di conseguenza.
“Le due ruote sono prima di tutto libertà, passione e divertimento, ma anche sempre più sinonimo di mobilità” – afferma Paolo Magri, Presidente di Confindustria ANCMA “ Promuovere la sicurezza degli utenti e diffondere cultura di sicurezza nei comportamenti e nelle dotazioni dei veicoli sono tra le priorità della nostra associazione: questi chiarimenti segnano una tappa molto significativa in questo percorso continuo”.
Ultima modifica: 27 Ottobre 2022