Patente: cosa fare quando viene ritirata

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Nei casi previsti dalla legge, la patente di guida potrà essere revocata, ritirata e sospesa. Andiamo ad esaminare i casi e come riottenere la patente.

Il Codice della Strada in vigore in Italia prevede la revoca della patente di guida, per la perdita dei requisiti necessari per effettuare la guida dei veicoli. La patente di guida potrà essere inoltre revocata dalle autorità competenti per motivi di condotta. La sospensione della patente di guida avviene per una serie di violazioni giudicate particolarmente gravi da parte del legislatore. Queste violazioni sono caratterizzate da una gravità tale da mettere a repentaglio, oltre la propria incolumità personale durante la guida, anche l’incolumità degli altri conducenti che si trovano a percorrere le strade italiane.

Tali violazioni, per le quali viene applicata la sospensione della patente di guida, sono ad esempio il superamento del limite di velocità in alcune misure; motivo di sospensione della patente di guida sono inoltre le lesioni personali colpose a seguito di un incidente stradale; la sospensione della patente avviene anche per la guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.

Il ritiro della patente avviene a chiunque guidi presentando un titolo di guida scaduto. La revisione della patente interviene qualora sorgano dei dubbi sulla mancanza o la perdita dei requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida su strada da parte di un soggetto. In questo caso la patente di guida potrà essere sottoposta a procedure di revisione. La revisione della patente è sempre disposta quando il conducente di un veicolo sia stato coinvolto in un incidente a causa di una violazione di un norma del Codice della Strada, per la quale è prevista la disposizione di sospensione della patente e nel caso il conducente abbia determinato lesioni gravi alle persone.

Cause ritiro patente

La revoca della patente avviene nei seguenti casi. Quando il titolare non è in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici, psichici prescritti; quando il titolare, sottoposto alla revisione, risulti non più idoneo; quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con un documento di guida rilasciato da uno Stato estero.

La patente potrà inoltre essere revocata per motivi di condotta. In caso di violazioni gravi del Codice della Strada è infatti prevista la revoca, come sanzione accessoria, insieme alla sanzione amministrativa che consegue a detta violazione. Sarà prevista la revoca in particolare se: il guidatore circolerà nel corso del periodo della sospensione della patente. Se viene percorso un tratto autostradale o extraurbano contromano; guida in stato di ebrezza da alcol o sostanze stupefacenti su autobus o autocarro; recidività (ossia la ricaduta nella stessa infrazione) nel superamento del limite di velocità di oltre 60 chilometri orari; recidività nella guida in stato di ebbrezza.

Diverse violazioni del Codice della Strada prevederanno la sospensione della patente. La sospensione riguarderà un periodo minimo e massimo previsto dalla legge, a seconda del tipo di violazione commessa. Si tratta sostanzialmente di una sanzione accessoria, aggiunta alla sanzione amministrativa. La durata della sospensione del titolo di guida dipenderà da una serie di fattori, come ad esempio dalla gravità dell’illecito commesso, la recidiva o l’aver provocato un incidente stradale ecc.

Modalità di ritiro

Per quanto riguarda la sospensione della patente per il superamento del limite di velocità di 40, 60 chilometri orari, i tempi di sospensione sono i seguenti. Da 1 a 3 mesi; per i neopatentati da 3 a 6 mesi e se c’è una recidiva dagli 8 ai 18 mesi.

La patente di guida è sospesa dal Prefetto del luogo di residenza del titolare. Il provvedimento di sospensione sarà comunicato ovviamente anche alla Motorizzazione Civile. Il titolo di guida potrà essere sospeso direttamente dalla Motorizzazione Civile, qualora in sede di accertamento di tipo sanitario, per conferma di validità del titolo di guida o per rinnovo dello stesso, risulti una temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici, necessari e indispensabili per la guida. In questo caso sarà sospeso fino a che l’interessato non produrrà l’idonea certificazione clinica e medica, che attesti i requisiti fisici e psichici idonei alla guida.

Detta certificazione dovrà essere prodotta dalla deputata commissione medica locale, che attesterà il recupero dei prescritti requisiti. Nei casi di sospensione del titolo di guida, per guida in stato di ebbrezza, a seconda di quello che sarà il livello di alcol o sostanza stupefacente rilevata nel sangue, si potrà incorrere in una denuncia penale.

Una volta che avrete riottenuto la patente di guida precedentemente sospesa per un illecito civile o un reato, sarà molto importante tenere in futuro un comportamento rigoroso, onde evitare di incorrere in provvedimenti rigidi che inevitabilmente conseguiranno ad un comportamento recidivo, considerato l’illecito o il reato precedentemente commesso.

Modalità per riottenerla

Al termine del periodo determinato per la sospensione del titolo di guida, esso sarà restituito al proprietario dal Prefetto del luogo di residenza dell’interessato dal provvedimento; generalmente la restituzione del titolo di guida avviene, su disposizione del Prefetto, da parte degli organi preposti di Polizia Locale.

Qualora la patente venisse sospesa poiché non sono più presenti gli adeguati requisiti psico fisici per la guida, entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica della sospensione, sarà possibile, contro il provvedimento di sospensione del titolo di guida, ricorrere avanti il Giudice di Pace del luogo nel quale la violazione è stata commessa. Sono numerose le violazioni del Codice della Strada alle quali è associata e prevista la sospensione del titolo di guida.

Per riottenere la patente di guida, oltre ad attendere i tempi di sospensione determinati da molte variabili circa la gravità dell’illecito o talvolta del reato, sarà necessario sottoporsi nei tempi previsti dalla legge, a degli esami clinici che andranno a rilevare la quantità di alcol o sostanza stupefacente, presente nel proprio sangue. Talvolta la legge prevedere, sempre in riferimento alla gravità dell’illecito o del reato, la partecipazioni a programmi formativi o a programmi di assistenza sociale.

Ultima modifica: 9 Marzo 2018