Nuovo Codice della Strada: multe per i pedoni

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Il Codice della Strada stabilisce regole e sanzioni per ogni possibile violazione commessa alla guida di un veicolo. Se procediamo a piedi, invece, possiamo non tenerne conto? Nient’affatto. Sono in molti a credere erroneamente che il Codice sia roba per automobilisti e motociclisti, al più per monopattini e biciclette. E invece anche i pedoni devono conoscere alcune disposizioni per evitare di infrangerle e subire anche sanzioni. Vediamo dunque cosa prevede il nuovo Codice della Strada in merito alle multe per i pedoni.

Cosa dice il Codice della Strada

In particolare la questione sanzioni è disciplinata dal comma 10 dell’articolo 190 del Codice della Strada, ma è l’intero articolo, intitolato per l’appunto “Comportamento dei pedoni”, a occuparsi della questione. Il Testo unico delle attività stradali stabilire all’articolo 1 che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti”. Quindi puntualizza: “Qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.

Per quanto riguarda la circolazione al di fuori dei centri abitati, i pedoni hanno l’obbligo di “circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia, e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione”. Si stabilisce inoltre che “da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila”.

Cosa si rischia?

Il già citato articolo 190 del Codice della Strada prevede multe che possono andare da minimo di 26 euro fino a 102 euro. Bisogna inoltre ricordare che ai pedoni non è consentito occupare il marciapiedi impedendo agli altri pedoni di transitare.

Come a tutti noto, l’attraversamento della strada deve avvenire sulle apposite strisce zebrate in tutti i casi in cui ciò sia possibile. In alternativa, è consentito l’attraversamento ma solo se in perpendicolare rispetto all’asse stradale. Da ultimo, il Codice è stato ulteriormente aggiornato con riferimento anche alla circolazione dei pedoni, sia pure collateralmente.
L’articolo 191 è stato riscritto aumentando gli obblighi per gli automobilisti che devono “rallentare gradualmente e fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle immediate prossimità”. Precedenza da dare anche qualora il pedone stia attraversando la sede stradale fuori dalle strisce, anche se poi lo stesso potrà essere sanzionato in base all’articolo 190.

Ultima modifica: 17 Maggio 2022