Multe non pagate: cosa succede e come fare ricorso. Guida punto per punto

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La fretta dello shopping natalizio, un’auto parcheggiata dove non dovrebbe, un disco orario non rispettato, le telecamere della ztl superate di slancio… Con l’avvicinarsi delle festività, mentre i pargoli si affrettano a imbucare missive dirette al Polo Nord, ci sono anche ben altri generi di comunicazioni, molto meno piacevoli, che viaggiano nei sacchi postali.

Dunque, come si reagisce a una multa pre natalizia?

Prendendosela con se stessi, verrebbe da dire, cosa che in effetti è purtroppo doveroso fare. Ma non solo, perché ogni destinatario di una sanzione ha diritto a un ventaglio di opzioni che è importante considerare fin da subito.

Sommario

I tempi

Il primo aspetto riguarda i tempi relativi all’iter. La sanzione deve essere pagata entro 60 giorni dalla ricevuta notifica, ma chi provvede a saldare il conto entro i primi cinque giorni, ha diritto a una riduzione del 30% dell’importo. Non poco, se si sa di avere torto, conviene senza dubbio approfittare.

I vizi di forma

Le speranze maggiori di vedersi riconoscere la ragione invece riguardano il modo in cui è stato compilato il verbale: eventuali vizi di forma possono infatti portare all’annullamento della sanzione. Dunque è importante verificare che siano stati compilati correttamente il giorno e l’ora in cui è stata contestata l’infrazione, il tipo di veicolo e la targa.

La multa inoltre deve essere notificata non oltre i 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione, il verbale deve essere completo, leggibile e redatto da un agente che opera nel territorio di sua competenza. Anche nel caso in cui questi criteri non fossero rispettati, la sanzione non è applicabile.

Le modalità di ricorso

Per quanto riguarda la presentazione del ricorso ci sono finestre temporali fisse: entro 30 giorni dalla notifica se ci si rivolge al giudice di pace, che salgono a 60 nel caso si decidesse di ricorrere al Prefetto. Chi volesse avvalersi di una di queste due possibilità non deve pagare la multa.

Giudice di pace

Il ricorso può essere presentato personalmente alla cancelleria o tramite un avvocato. E’ necessario pagare un contributo unificato di 43 euro (per ricorsi fino a 1.100 euro di valore) e una marca da bollo da 27 euro.Serve allegare due fotocopie del ricorso e del verbale ricevuto, una fotocopia di eventuali documenti che si intendono portare a dimostrazione della propria tesi e una copia del documento di identità del ricorrente.

Il giudice di pace può dichiarare inammissibile il ricorso, convalidare la multa, annullarla in tutto o in parte o infine rigettare il ricorso determinando una sanzione a carico del ricorrente compresa tra il minimo e il massimo della violazione oggetto del ricorso. In caso di rigetto sarà possibile proporre appello presso il tribunale civile.

Prefetto

Il ricorso al Prefetto invece può essere inviato via Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno. Il responso dovrà essere comunicato entro 210 giorni dalla spedizione qualora venga recapitato alla prefettura, o entro 180 se questo viene inviato all’ente accertatore. Se il Prefetto non decide nei termini indicati si applica il principio del silenzio assenso e il ricorso si considera accolto. Il procedimento è gratuito, ma in caso di rigetto scatterà in automatico l’obbligo di pagare una sanzione raddoppiata rispetto a quella indicata nel verbale.

La rateizzazione

Rinunciando allo sconto del 30% sull’importo dovuto, è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento: fino a 2.000 euro in 12 rate, da 2.001 a 5.000 euro in 24 rate e oltre i 5.000 in 60 rate. L’importo di ogni rata deve essere di almeno 100 euro ed è gravato da una quota di interessi. Nel caso venisse saltato il pagamento di due rate, il beneficio decade automaticamente. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione e l’autorità competente ha 90 giorni di tempo per rispondere. In caso di mancata comunicazione, la richiesta si intende respinta.

A chi rivolgersi

La domanda deve essere presentata al presidente della giunta regionale, provinciale o al sindaco nel caso in cui la violazione sia stata accertata da personale riconducibile a questi enti, oppure al prefetto se la contravvenzione è firmata da polizia o carabinieri.

Cosa serve

L’invio piò avvenire tramite pec, raccomandata con ricevuta di ritorno o posta ordinaria utilizzando un apposito modulo dedicato sul quale serve apporre una marca da bollo da 16 euro. Oltre a una copia del verbale, è anche necessario allegare una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o una dichiarazione sostitutiva attestante la situazione reddituale o economica del richiedente.

 

 

Ultima modifica: 22 Dicembre 2022