Guida in stato di ebbrezza: quali sono le sanzioni?

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Dal 1° gennaio 2020, la riforma Bonafede, prevede che l’infrazione di guida in stato di ebbrezza, non è prescrivibile dopo la sentenza di primo grado. Tuttavia, le direttive saranno ridiscusse in parlamento.

Guida in stato di ebbrezza: l’articolo 186

L’articolo 186 del Codice della Strada dice che se il tasso alcolemico è tra 0,5 e 0,8 g/l, la contravvenzione ammonterà da 544 a 2.174 euro. In più, patente sospesa dai tre ai sei mesi. Tra 0,8 e 1,5 g/l, viene applicata un’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi, sospendendo la patente da sei mesi a un anno.

Se il tasso di alcolemia supera 1,5 g/l, si applicano procedimenti penali dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, dell’arresto da sei a dodici mesi (o lavori socialmente utili che estinguono l’infrazione), con sospensione della patente fino a due anni. Sono previsti anche il sequestro preventivo e il sequestro del mezzo (solo se di proprietà di terzi).

L’arco temporale della sospensione della patente si raddoppia per il guidatore se il proprietario non è lui. Con la recidiva biennale è prevista la revoca della patente. Se si rifiuta di sottoporsi ad alcoltest, sono previste le medesime sanzioni del tasso alcolemico più alto. Si decurtano 10 punti dalla patente.

Sanzioni per categorie ex art. 186 bis

Per minori di 21 anni, patentati da meno di tre anni o conducenti professionali:

  1. Tasso di alcolemia tra 0 e 0,5 g/l: multa da 168 a 673 euro e decurtazione di 5 punti dalla patente;
  2. Alcolemia fra a 0,5 e 0,8 g/l: sanzione aumentata di 1/3;
  3. Valore alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l: aumento delle contravvenzioni ordinarie da 1/3 alla metà;
  4. Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l c’è la revoca della patente: così come per la recidiva nei tre anni e per gli autisti di autobus, autoarticolati, autosnodati.

Nell’ultimo caso, si tratta di mezzi destinati al trasporto per più di otto persone o al trasporto merci con un carico complessivo superiore a 3,5 tonnellate. Si utilizzano le disposizioni dai commi 3 a 6, 8 e 9 dell’art.186 del Codice della Strada. L’ubriachezza nei sinistri è un’aggravante dell’omicidio colposo.

Ultima modifica: 27 Febbraio 2020