Che cos’è il bollo auto?
La tassa automobilistica, o “bollo auto”, è la tassa che deve versare chiunque sia proprietario, usufruttuario o acquirente di un autoveicolo o motoveicolo immatricolato in Italia, a favore della Regione in cui risiede (ai sensi del d. P. R. 5 febbraio 1953 n. 39, Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, e leggi successive).
Essa è gestita dalle Regioni italiane, tranne per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia e Sardegna, e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Sono tenuti al pagamento tutti coloro che, al momento della scadenza del termine utile per il pagamento, risultino iscritti come proprietari, usufruttuari o acquirenti di un autoveicolo o un motoveicolo, e dunque iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Come calcolare e pagare il bollo auto?
Per calcolare l’importo dovuto, basta visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate, il sito dell’Automobile Club d’Italia (ACI) oppure il portale della Regione di residenza (se il servizio è attivo): è sufficiente indicare i dati dell’intestatario, la targa del veicolo, la data di scadenza del bollo e l’eventuale riduzione prevista. Sono infatti previste riduzioni a discrezione della Regione, per esempio per quanto riguarda mezzi elettrici o alimentati esclusivamente a GPL. Ulteriori riduzioni sono concesse anche a mezzi ultratrentennali o ultraventennali ma di particolare interesse storico e collezionistico che vengono usati su strada.
Nel caso in cui si è proprietari del veicolo, è sufficiente la sola indicazione della targa. È possibile pagare il bollo auto tramite i siti elencati in precedenza, oppure tramite intermediari quali agenzie di pratiche auto, tabaccherie o posta. Per verificare che il pagamento effettuato sia stato regolarmente registrato, è possibile andare a controllare sul sito dell’Agenzia delle Entrate (solo per pagamenti effettuati tramite agenzie, tabaccherie o posta) o sul portale della Regione di residenza.
Decadenza della tassa
La normativa prevede che la tassa decada al 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno in cui si doveva effettuare il pagamento: dunque, è opportuno conservare le ricevute di pagamento degli ultimi tre anni, per poter dimostrare di aver pagato in caso risultassero irregolarità. Inoltre, dal 1998 non vi è più l’obbligo di tenere il contrassegno attestante il pagamento della tassa esposto sul parabrezza de veicolo relativamente al quale si paga il bollo.
E se il bollo auto è scaduto?
Nel caso in cui il pagamento del bollo non venisse effettuato nei termini, la normativa in vigore prevede che la Regione imponga una sanzione pari al 30% della tassa. Tuttavia, è possibile sanare spontaneamente la propria posizione prima della comunicazione formale dell’irregolarità da parte della Regione di residenza (il cosiddetto “ravvedimento operoso”), pagando, oltre all’importo dovuto, una sanzione ridotta e un interesse proporzionale al ritardo. L’importo totale da pagare, comprensivo di tassa, sanzioni e interessi, viene calcolato automaticamente dall’intermediario al momento della comunicazione.
Ultima modifica: 29 Marzo 2017