Comprare auto con fermo amministrativo conviene?

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Se avete necessità di un nuovo autoveicolo e siete alla ricerca di un’opportunità vantaggiosa potete prendere in considerazione un’opzione che a prima vista sembrerebbe improponibile: comprare auto gravata da fermo amministrativo. Una lucida follia, se si conosce esattamente cosa comporti effettuare una scelta simile, i costi, i tempi d’attesa per lo sblocco, le procedure da porre in essere, gli uffici da interpellare. Oltre a domandarsi fino a che punto convenga acquistare un automezzo di fatto “ipotecato” da un provvedimento amministrativo pregresso, molti si chiederanno: giuridicamente parlando, è possibile acquistare un’auto in tali condizioni?

Comprare auto con fermo: si può fare?

Va detto subito che la risposta è: sì, è possibile acquistare un’auto con fermo amministrativo. Dal punto di vista formale non c’è alcun veto o impedimento. Peraltro l’acquirente non eredita automaticamente il gravame esistente sul mezzo e dunque non dovrà accollarsi i debiti per i quali è scattato il provvedimento di fermo. Lo stop riguarda però la possibilità di mettere in circolazione il veicolo che è subordinata al pagamento di quanto dovuto in precedenza. Di fatto dunque il mezzo in questione non è immediatamente utilizzabile.

Allo stesso modo la legge non vieta al proprietario originario della vettura di metterla in vendita pur essendo pendente sulla stessa un fermo amministrativo. È però assolutamente obbligato a informare la persona interessata all’acquisto fin dall’inizio delle trattative per la compravendita. In caso contrario l’acquirente ignaro del grave vizio potrà rivolgersi al giudice civile per ottenere il rimborso del prezzo pagato e il riconoscimento di eventuali danni riconducibili alla mancanza del venditore.

Va considerato inoltre che chi è proprietario di un automezzo colpito da fermo amministrativo non soltanto non può utilizzarlo per circolare su strada ma non può nemmeno avviarlo a rottamazione. Si tratterebbe di una violazione di legge. Unica strada possibile dunque per non incorrere in ulteriori e ancor più pesanti sanzioni è estinguere il debito con l’erario o con l’agente della riscossione e liberare la vettura da quelle che non a caso vengono abitualmente definite anche “ganasce fiscali”.

Inoltre, si tenga conto che avere un’auto ferma nel garage per questa ragione non garantisce nemmeno di evitare il pagamento del bollo. Pur essendo considerata una tassa sul possesso (e non più sulla circolazione come un tempo), la giurisprudenza ha sentenziato che l’onere fiscale nei confronti delle regioni va comunque assolto. Pronunciamento che appare contraddittorio e vessatorio per gli utenti, ma tant’è.

Conviene acquistare un’auto con fermo amministrativo?

Sgomberato dunque il dubbio di fondo sulla perfetta liceità di tale transazione, torniamo all’interrogativo di partenza: conviene comprare auto con fermo amministrativo? È opportuno non abbandonarsi a risposte istintive e pregiudizi immotivati. Si tratta, infatti, di una scelta da ponderare con cautela e che potrebbe rivelarsi proficua.

Come accennato in precedenza, se si decide di comprare auto con fermo amministrativo non si è formalmente tenuti a estinguere il debito, per il quale, l’agente della riscossione ha apposto lo stop. Purtuttavia, è evidente che comprare auto vuol dire volerla utilizzare. E se si dovesse farlo in presenza di un provvedimento di fermo si andrebbe incontro a una precisa violazione di legge che, pur non comprendendo gli obblighi precedenti, fa ricadere sul nuovo acquirente gli effetti degli stessi obblighi. Esattamente 776 euro (con massimo edittale di ben 3.111 euro) e confisca del mezzo. Non proprio una sciocchezza.

Posto dunque che il macigno a monte va necessariamente rimosso, che sia il cedente o il subentrante ad accollarsene i costi, la utilità della compravendita si gioca tutta sulla valutazione costi – benefici delle due parti:

  1. Da un lato, chi vende potrebbe essere indotto ad alienare il veicolo a un prezzo più basso della quotazione che meriterebbe pur di togliersi definitivamente la proprietà di una vettura che non ama più o per la quale non è disposto a sostenere altre spese. Liquidità che magari ritiene più opportuno reinvestire su una macchina totalmente diversa e che non abbia vincoli di sorta;
  2. Dall’altro, specularmente, l’acquirente potrebbe giudicare vantaggioso quel sostanzioso sconto derivante dalla sua storia pregressa.

È importante avere informazioni certe sul quantum da versare per chiudere i conti con il passato. Non a caso, ci sono concessionarie che praticano abitualmente questo tipo di acquisti puntando a ricavare un buon margine extra grazie al vizio originario.

Un passaggio chiave prima della cessione: il Pubblico Registro Automobilistico

Abbiamo detto che il venditore è obbligato a informare il potenziale acquirente circa la esistenza della spada di Damocle sul veicolo. La fiducia è apprezzabile ma molti preferiscono adottare la tattica “San Tommaso” e verificare alla fonte se la macchina in questione ha o non un provvedimento di fermo amministrativo a carico.

E la fonte in parola può essere una sola: la sigla PRA, ovvero Pubblico Registro Automobilistico. Una semplice visura e qualche minuto di attesa basteranno a dare una risposta certa. Chiaramente è decisivo conoscere non soltanto l’esistenza del presunto gravame. Tuttavia, l’entità dello stesso per poter valutare la effettiva convenienza di un eventuale acquisto.

La verifica può essere effettuata da chiunque semplicemente fornendo al funzionario il numero di targa del veicolo in questione. Non possono essere opposte motivazioni legate alla privacy o di altro tipo in quanto si tratta di informazioni richieste per un interesse legittimo e ufficialmente riconosciuto dallo Stato. Se si preferisce evitare fastidi o perdite di tempo ci si può comunque affidare a un’agenzia di pratiche auto.

È bene ricordare che per perfezionare la transazione, si dovrà procedere alla cancellazione del fermo allo stesso PRA. Oltre al certificato di proprietà e il modello NP-3 compilato si dovranno esibire il provvedimento di revoca del fermo (conseguente alla avvenuta estinzione del debito) e l’attestazione di versamento di tasse e marche da bollo dovute per legge.

Ultima modifica: 22 Gennaio 2020