Car pooling

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Per car pooling si definisce l’utilizzo in condivisione di auto di possedimento privato tra una cerchia di individui, che hanno l’obiettivo di ridimensionare i costi per un viaggio o per alcuni spostamenti.

COS’È’ IL CAR POOLING?

E’ un servizio che contribuisce alla limitazione dei numeri di vetture in circolo con effetti positivi sul tema dell’inquinamento, del traffico su strada. Uno dei car pooling più famosi è BlaBlaCar: esso fa parte di questo contesto, essendo la più grande comunità al mondo per le tratte extra urbane. Attraverso il sito online i conducenti possono condividere i costi del viaggio mettendo a disposizione i posti vuoti a bordo delle proprie auto a fronte di un contributo alle spese.

Il fine non è quello di trarre un guadagno personale, ma solamente fare in modo che vengano esclusivamente utilizzate risorse che altrimenti andrebbero sprecate, ovvero i posti liberi in auto. I principali aspetti positivi del car pooling sono, oltre all’ottimizzazione delle risorse, la possibilità di avere automobili con più persone a bordo e dover quindi investire meno in nuove infrastrutture, limitando inoltre la possibilità di inquinamento.

NORMATIVE E ASPETTI ASSICURATIVI

In assenza di una specifica regolamentazione, il car pooling attualmente viene identificato all’interno del quadro normativo dalla fattispecie giuridica del trasporto di cortesia, caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi vincolo negoziale per il soggetto che lo effettua. È in fase di discussione la proposta di legge n. 930 che ha l’obbiettivo di creare un contesto normativo per promuovere questa pratica. Tale proposta definisce così il car pooling: “una modalità di trasporto non professionale consistente nell’uso di veicoli privati condiviso tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto tramite le piattaforme di intermediazione fornite dai gestori“.

Tra le caratteristiche di questa attività si evidenzia la possibilità di compartecipazione delle spese di viaggio tra gli utenti: la quota di compartecipazione a carico dell’utente fruitore è determinata dall’utente operatore e viene indicata nella piattaforma di intermediazione. Tale importo è aumentato dell’eventuale commissione applicata dal gestore ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ed è espressamente accettato dall’utente fruitore. La compartecipazione non determina alcun profitto per l’utente operatore. In ogni caso, l’ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non supera il 90 per cento dell’importo previsto dalle tabelle dell’Automobile Club d’Italia per l’itinerario concordato, al netto dell’eventuale commissione d’intermediazione, di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.

 

Ultima modifica: 14 Febbraio 2019