Camper: definizione e normativa sull’abitabilità

Recentemente ci sono state delle modifiche in merito alle disposizioni normative relative all’abitabilità, anche per quanto riguarda i camper.

Vediamo in questa guida le novità introdotte dal Decreto Casa, in materia di camper. A tal riguardo, il Decreto Casa, con il Decreto Legge 47/2014, convertito il 23 maggio 2014 dalla legge 80, ha modificato la disciplina preesistente. L’innovazione della legge riguarda in particolare una modifica. E’ infatti venuto meno l’obbligo di acquisire il certificato abitativo per questa particolare tipologia di manufatti, ovvero camper e roulotte. Questo, sempre che detti manufatti siano inseriti all’interno di strutture ricettive all’aperto. La disciplina previgente, inserita nel Testo Unico per l’Edilizia, inseriva roulotte e camper all’interno della grande categoria degli interventi di nuova costruzione. Era pertanto vincolata l’installazione del previo permesso a costruire. Con la nuova disposizione in materia di abitabilità, è giunto un sostanziale cambiamento per quanto riguarda le regole relative a camper e roulotte.

La vecchia normativa era probabilmente ritenuta eccessivamente penalizzante per tutte le attività di tipo turistico. Per ovviare questo problema, costituito dal deficit normativo di tipo disciplinare, è bastato effettuare la sostituzione di una parola all’interno del testo della norma stessa. “E’ salvo che” ha preso il posto di “ancorché”. In questo modo è stata attivata una rilevante modifica nella disposizione di legge in materia di abitabilità di camper e roulotte. Le nuove modifiche introdotte in questa norma, non dovrebbero causare effetti nefasti sul territorio. Tuttavia alcuni esperti ritengono che a seguito di dette modifiche vi potrà essere un atteggiamento speculativo.

Ovviamente la cosa più importante, come spesso accade in materia di legge è che si dia alla stessa la corretta interpretazione e applicazione. In tal senso è di particolarmente rilevante il fatto che la norma rappresenti una sorta di deroga ai principi generali, facendo riferimento a questi manufatti installati nell’ambito di strutture ricettive all’aperto, in piena conformità alle disposizioni relative alla disciplina regionale di settore.

Particolare interesse in materia di camper e roulotte assume inoltre il concetto di stagionalità dell’installazione. L’ancoraggio di queste strutture può infatti essere soltanto temporaneo e non stagionale. Qualora detto ancoraggio dovesse avere i requisiti della stagionalità, ovvero la ciclicità dell’installazione, verrebbe sicuramente meno il carattere della precarietà. La presenza di detto manufatto, camper o roulotte che sia, farebbe infatti scattare in modo automatico gli obblighi di possessione di un titolo abitativo.

Ovviamente, nel caso in cui dovesse venire meno la destinazione turistica del terreno o della struttura al cui interno sono posizionati i camper, questi ultimi dovranno essere immediatamente rimossi a spese dei proprietari.

Ultima modifica: 17 Ottobre 2017