Buche stradali: chi paga i danni secondo il codice della strada

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In caso di incidente stradale dovuto all’esistenza di buche stradali o di una sconnessione sul manto stradale, a dover risarcire la persona (e le cose) coinvolte nell’incidente è il proprietario dell’infrastruttura. Il che significa che si sta parlando della pubblica amministrazione – dunque comuni, provincie, regioni – ossia di colei che ha l’obbligo di legge di mantenere in buone condizioni le infrastrutture di cui è responsabile, nonché proprietaria. Ma vediamo i dettagli della questione.

Importanza della manutenzione stradale

Come si accennava, il quadro normativo parla chiaro e lo fa fin dal 1865, con una legge risalente al marzo di quell’anno: è responsabilità della Pubblica Amministrazione l’omessa (ossia mancata) e/o cattiva manutenzione delle strade. In altre parole, già un secolo e mezzo fa, precise disposizioni normative imponevano agli enti pubblici – dunque a quelli che oggi chiamiamo comuni, province e Regioni – di provvedere alla manutenzione delle infrastrutture stradali, intendendo con esse anche i marciapiedi, le piazze e, appunto, le strade.

Venendo ai giorni nostri, è il Codice della Strada a dettare ancora norma sulla questione e lo fa precisamente con l’art. 14, comma 1. Il suddetto articolo infatti recita: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze e alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.

Il risarcimento è d’obbligo

Da quanto riportato fino ad ora, appare subito chiaro che, in caso di incidente dovuto alle cattive condizioni delle infrastrutture stradali, sarà la pubblica amministrazione a rispondere. In altre parole, a seconda che l’incidente sia avvenuto su strada comunale, provinciale o regionale, sarà l’ente competente a risarcire il mal capitato.

La conferma arriva dalla verifica delle numerose sentenze che esistono al riguardo: nei casi in cui un privato subisca un danno a causa della omessa o cattiva manutenzione della strada pubblica, tutti i giudici stabiliscono tout court una condanna per l’ente territoriale di competenza. Il quale, va da sé, in qualità di proprietario della strada, dovrà risarcire la persona o le persone coinvolte nell’incidente, indennizzando eventualmente anche i veicoli coinvolti.

 

Ultima modifica: 11 Gennaio 2019