Bollo auto: chi lo paga in caso di leasing

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Il bollo auto è una gabella che va corrisposta in ragione del mero fatto di possedere un veicolo e non del fatto che quel mezzo di trasporto venga poi effettivamente adoperato o no, ovvero che circoli o meno. Se, però, si decidesse di prendere una macchina in leasing, potrebbero sorgere dei ragionevoli dubbi su chi deve pagare per questo contrassegno.

Pagamento bollo auto in leasing

Il bollo auto è appannaggio degli enti regionali ed è quindi anche gestito dai medesimi (nonché dalle realtà speciali di Bolzano e Trento). La cosa invece non riguarda il Friuli e le due isole maggiori: per questi enti territoriali l’obolo è raccolto e gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento del bollo auto spetta a tutti coloro che, allo spirare della data prescritta per il pagamento, si possono individuare come titolari del mezzo, secondo quanto attestato dal registro automobilistico (PRA).

D’accordo, ma chi paga se l’automobile è in leasing?

A far data dall’anno 2009, in caso di autoveicolo detenuto con un contratto di locazione finanziaria, usufrutto o acquisito con patto di dominio, sono obbligati a versare la gabella coloro che, all’estinguersi del limite temporale fissato per il pagamento, risultano al PRA come utilizzatori, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio.

Per gli anni precedenti al 2009 (al 15 agosto 2009, a essere precisi), la tassa occorre che sia sborsata esclusivamente dal proprietario (ovverossia concedente), questo pure nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato concesso, appunto, in uso a un altro soggetto in forza di un leasing.

Mancato pagamento del bollo auto

Che accade se l’utilizzatore non paga il bollo. Se c’è omissione del versamento da parte dell’utilizzatore, la Regione di pertinenza (o le Entrate) non potrà chiedere l’esborso al titolare del mezzo, questo perché utilizzatore e titolare non sono obbligati in solido. Accadrà quindi, in questa ipotesi, che le eventuali procedure coattive saranno avviate contro l’utilizzatore inadempiente, rimanendone dunque estraneo il proprietario.

Ci può essere una responsabilità in solido della società di leasing solo nel caso particolare in cui questa abbia adempiuto all’oblazione cumulativa al posto degli utilizzatori per il lasso di tempo corrispondente alla estensione nel tempo del contratto di affitto finanziario (cioè leasing).

Va ancora puntualizzato che il bollo deve essere corrisposto non alla Regione in cui ha la sede legale la società di leasing (che è proprietaria del mezzo), ma a quella in cui risiede il cliente/utilizzatore.

Altra notazione: il diritto a esigere il versamento dell’imposta si estingue per prescrizione entro la fine di dicembre del terzo anno seguente a quello in cui era dovuto il pagamento. Ciò vuol dire che Regione o Agenzia delle Entrate possono pretenderne il pagamento solo fino al 31 dicembre del terzo anno dopo quello per il quale è dovuto il bollo auto.

L’eventuale notifica di accertamento diventa definitiva se non viene contestata entro sessanta giorni. Dopo che l’avviso è diventato definitivo, l’ente riscossore ha tre anni di tempo per notificare la cartella: se non lo fa, perde la possibilità dell’incasso.

Ultima modifica: 8 Novembre 2018