L’assicurazione auto è un sacrificio necessario a cui tutti dovrebbero sottoporsi. D’altro canto, oltre che agli obblighi di legge, ne va della sicurezza stradale: un sinistro occorso tra automobilisti che, incautamente e frodando la legge, non sono coperti dall’Rca, è un sinistro funesto per tutti.
Detto questo, quando si tratta di sottoscrivere l’assicurazione, ci sono automobilisti che sono affezionati alla propria compagnia assicurativa da sempre e che mai e poi mai la cambierebbero; talvolta per pigrizia, altre volte ancora è una strana forma di scaramanzia. Ci sono invece automobilisti che, ogni anno, preferiscono cambiare la polizza in funzione di vari aspetti, in primis quelli economici. Per questi automobilisti il tacito rinnovo dell’assicurazione auto potrebbe rappresentare un limite non da poco. Vediamo quindi che cosa è necessario sapere circa il tacito rinnovo delle assicurazioni.
Tacito rinnovo, si può fare?
Fino a qualche anno fa era la prassi: nei contratti di assicurazione RC auto, tra le innumerevoli note, vi era anche la postilla del tacito rinnovo. Una volta che il contratto entrava in essere, salvo altra comunicazione, il rinnovo sarebbe avvenuto tacitamente per l’anno seguente.
Dal 2013, per effetto dell’art.170 bis del Codice delle assicurazioni private – precisamente al comma 1 – il contratto assicurativo della responsabilità civile obbligatoria si risolve in maniera automatica, al momento stesso in cui il contratto scade.
Al titolare della polizza spetta quindi l’onera di stipulare nuovo contratto, sia esso con la stessa compagnia o con un’altra nuova a sua scelta, prima della scadenza o comunque non oltre due settimane. Nella pratica, quindi, l’anno x si può stipulare una polizza con la compagnia assicurativa y, l’anno successivo – chiamiamolo x+1 – si può passare alla compagnia assicurativa z per poi tornare, l’anno x+2, alla compagnia assicurativa y.Â
Il tacito rinnovo non esiste?
Il tacito rinnovo è stato del tutto eliminato? In realtà il tacito rinnovo è una forma ancora contemplata nelle polizze assicurative, tuttavia solo in quelle che non riguardano la RC auto.Â
In pratica, per le coperture aggiuntive, il tacito rinnovo si può fare. Come? In maniera molto semplice (se vogliamo per alcuni aspetti pericolosa): se l’assicurato non ha cura di chiedere la disdetta della polizza in essere entro un mese o due prima della scadenza, di fatto la copertura si rinnova. Ovviamente non è obbligatorio: ci sono molte compagnie assicurative che non scelgono la strada del tacito rinnovo, mentre altre sì.
Tacito rinnovo o pacchetto?
Alcune polizze assicurative – escluse però la Rc, questo è bene considerarlo – possono prevedere pacchetti di più anni.
Nel merito, a fronte di sconti e agevolazioni, le compagnie assicurative possono chiedere di sottoscrivere un pacchetto di 5 anni. Sebbene da un lato si usufruisca di uno sconto, dall’altro si è vincolati per un tempo più o meno lungo, poiché non è consentita la recessione prima del tempo.
I pacchetti assicurativi sono una formula utile alla compagnia assicurativa per fidelizzare il cliente per qualche anno, inoltre sono vantaggiosi per il cliente in termini di risparmio economico.
RC e garanzie aggiuntive, come funziona?
Per quanto riguarda l’assicurazione auto è utile fare dei distinguo quando si parla di tacito rinnovo: eventuale fraintendimenti potrebbero apportare equivoci difficili da gestire successivamente.
Pertanto, è bene porre attenzione a quanto segue. Sebbene per la RC auto non sono contemplate formule di tacito rinnovo, per garanzie aggiuntive quali i classici furto o incendio, oppure per le garanzie contro eventuali danni atmosferici o la kasko o, anche, gli infortuni al conducente, è applicabile il tacito rinnovo.
 In pratica, sono due le possibilità :
- Se si sottoscrivono delle coperture aggiuntive sottoscritte contestualmente alla RC auto, sia che queste siano contemplate nello stesso contratto, sia che siano state inserite in un contratto a sé stante, il tacito rinnovo non è ammesso e pertanto, per confermare le polizze, occorrerà ri-sottoscriverle di anno in anno;
- Se le polizze aggiuntive vengono stipulate in altra sede – per esempio la sottoscrizione al momento dell’acquisto auto, includendole in un finanziamento – allora l’opzione del tacito rinnovo esiste e deve essere esplicitamente espresso nelle postille del contratto.
Ultima modifica: 8 Maggio 2020