Assicurazione auto: guida completa

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L’assicurazione auto rappresenta un tassello chiave per qualsiasi persona possegga un veicolo e, quindi, non andrebbe sottovalutata in alcun circostanza. La copertura assicurativa RCA, difatti, è obbligatoria per legge ed è anche, al contempo, tra le spese ricorrenti della gestione dell’auto da parte del proprietario.

In base a ciò risulta di fondamentale importanza ricordarsene prima della scadenza, oltre che scegliere con dovizia l’RCA, e le eventuali coperture ad essa connesse, più affini alle esigenze del guidatore, in modo da scongiurare conseguenze poco felici per il portafoglio. Le compagnie assicurative che offrono tale servizio sono molteplici, sia per quanto riguarda le versioni base che accessoriate, ed i consigli e suggerimenti che troverete di seguito serviranno ad aiutarvi nello scegliere quella più affine alle vostre richieste.

Registro unico Ivass

In primis è fondamentale constatare che chi propone la polizza assicurativa abbia le piene facoltà per farlo. Sembrerebbe un’ovvietà a primo acchito, ma non lo è in quanto, essendo un mercato estremamente florido, i furbetti che vi si lanciano al proprio interno sono molti.

Quindi, affidarsi ad un assicuratore senza permessi validi non solo ci farebbe regalare denaro ad una o più persone inesperte ma, in caso di sinistri, non saremmo in alcun caso tutelati ed, oltretutto, passibili di sanzioni amministrative.

Ciò può accadere con maggior frequenza per i contratti RCA stipulati telematicamente dove, senza l’appoggio di alcuna compagnia assicurativa, i neofiti della rete possono incappare in vere e proprie truffe.

Non bisogna disperare, però, perchè esiste una metodologia infallibile per constatare se chi ci propone di stipulare un’assicurazione per l’auto abbia realmente le facoltà per farlo: ovvero l’iscrizione dello stesso al Registro unico Ivass.

Che sia un broker, un agente o la stessa compagnia assicurativa basterà collegarsi al sito ufficiale per verificarne in un attimo la veridicità.

Legge n° 990

La Responsabilità Civile Autoveicoli, altresì detta RC Auto e RCA, rappresenta l’assicurazione obbligatoria che ogni cittadino deve stipulare per poter circolare col proprio veicolo a quattro ruote.

In base alla legge n°990, stipulata nel 1969, questa RCA copre gli eventuali danni causati da cose o persone derivanti dall’utilizzo su strada della propria auto, sia in sosta su zone equiparate o pubbliche che in circolazione.

Tale polizza assicurativa obbligatoria è tenuta a coprire i danni eventuali arrecati ai passeggeri trasportati, anziché a quelli del guidatore.

In caso di un auto sprovvista di copertura assicurativa che viene ricoverata in una zona privata senza alcuna autorizzazione da parte del proprietario ed, al contempo, viene coinvolta in un incidente stradale, sarà ugualmente il proprietario a rispondere di ciò alle Autorità competenti.

Tale obbligo decadrà in caso di demolizione, vendita o radiazione dal P.R.A.

Assicurazione auto Furto&Incendio

La polizza aggiuntiva, malgrado sia facoltativa, più inglobata durante la stipulazione dei contratti RCA è senz’altro l’implementazione del ‘Furto&Incendio‘, spesso presente come ‘I&F’.

Viene spesso consigliata dalle maggiori compagnie assicurative, sopratutto quando l’auto sul quale fa riferimento abbia ancora un determinato valore. Per furto si intende parziale, come la sottrazione subita di una ruota o uno sportello, oppure totale, quando cioè la totalità del mezzo viene rubato da terzi. Si è tutelati, inoltre, in eventuali tentativi di scasso o di comprovata distruzione di alcune componenti della vettura. Per incendio si intende, invece, cortocircuiti interni o da surriscaldamento del veicolo, scoppi, fulmini o danni da fuoco accidentale.

Qualsiasi tentativo di incendio doloso non sarebbe contemplato in questa polizza, perchè coperto da un’ulteriore aggiunta chiamata ‘Atti vandalici‘. In entrambi i casi la compagnia assicurativa non risponderà in alcun modo di eventuali oggetti che si troveranno all’interno del veicolo a quattro ruote.

Le polizze facoltative

Ma le tutele opzionaliche mettono in campo le compagnie assicurative non terminano di certo qui, difatti malgrado siano meno conosciute vi sono ulteriori polizze che andrebbero, perlomeno, prese in considerazione a seconda dei casi specifici.

La polizza ‘Eventi atmosferici‘ permette al guidatore di tutelarsi in caso di danni causati da terremoti ed alluvioni: maggiormente richiesta la prima in Giappone, per i continui spostamenti tellurici, mentre la seconda trova maggior mercato nei luoghi che già in passato hanno fatto i conti con calamità naturali di natura simile, come in India e Pakistan.

Per conoscere l’entità del rimborso basterà fare affidamento al valore del mezzo di trasporto al momento della stipulazione del contratto assicurativo. La polizza ‘Kasko’ è tra le più onerose tra le aggiunte da stipulare, perchè copre la totalità dei danni provocati all’auto dallo stesso conducente anche in caso di sinistri con colpa.

Poi, vi è la polizza ‘Tutela Guidiziaria‘, chiamata anche ‘Tutela Legale’, che è chiamata a coprire ogni genere di spese legali (spese di perizia, eventuali risarcimenti e consulenze) stabilite dall’Autorità Giudiziaria. Tali spese, però, saranno coperte sino ad un massimale, stabilito in precedenza, superato il quale sarà il conducente a dover rispondere economicamente.

La polizza ‘Cristalli’ fa riferimento a finestrini, lunotto e parabrezza e tutela il conducente in caso di rottura degli stessi, coprendone i costi di sostituzione.

La polizza ‘Assistenza stradale’ assolve alla tipica funzione del carro attrezzi ma senza ingenti spese al seguito. Difatti, basterà stipularla per poter contare sull’assistenza stradale del proprio veicolo in caso di guasti o malfunzionamenti, malgrado copra un’area delimitata, a seconda delle RCA, e sia convenzionata solo con alcune officine meccaniche.

Inoltre, nella polizza ‘Infortuni’ la compagnia assicurativa copre gli eventuali danni del conducente in un sinistro con colpa, tra le quali invalidità o morte. Per i più temerari, invece, c’è la polizza ‘Clausola di Rivalsa‘ che, in caso di sinistro causato dal guidatore sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato d’ebrezza, nega qualsiasi possibilità di rivalsa della RCA sul proprietario del veicolo.

Infine, malgrado sia tra le meno utilizzate, è doveroso citare la polizza ‘Classe coperta’ che ha l’unica funzione di salvaguardare la classe ottenuta sino a quel momento con la propria compagnia assicurativa. Infatti, aggiungendo tale opzione ogni eventuale sinistro con colpa non influirà in alcun caso nel declassamento della propria RCA. Tuttavia, ciò si riferisce esclusivamente alla classe interna perchè, cambiando compagnia d’assicurazione, la classe diverrà esterna e tali privilegi verranno meno.

Ultima modifica: 11 Maggio 2020