Dal sito Federmetano riportiamo l’aggiornamento sulla situazione dei distributori metano. Un vademecum utile con le ordinanze, regione per regione, in questi mesi di penalizzati dalla pandemia.
Coronavirus: info e aggiornamenti per i distributori di metano
Coronavirus: info e aggiornamenti per i distributori di metano.
Regione Marche: Ordinanza regionale n. 43 del 19/11/2020
Domani 21/11/2020 dalle ore 00:00 entra in vigore l’ordinanza n. 43 del 19/11/2020: divieto assembramenti – disposizioni sul commercio – ispezioni su impianti termici. Il provvedimento, fra le altre cose, prevede disposizioni sull’asporto di cibi e bevande e sull’utilizzo dei distributori automatici di cibi e bevande, che molti impianti hanno nei propri piazzali.
In particolare, all’art. 2 “Disposizioni sul commercio”, comma 2, si specifica che è vietata dopo le ore 16 la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su aree pubbliche o private aperte al pubblico. In ogni caso non è consentita la consumazione sul posto e nelle adiacenze dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.
All’Art. 4 “Distributori automatici”, è indicato che i distributori automatici h24 di alimenti confezionati e bevande che affacciano sulla pubblica via nonché quelli all’interno di esercizi commerciali, sono aperti dalle ore 5.00 alle ore 22.00, a condizione che siano rispettate le norme anti-assembramento, di distanziamento e uso di mascherina, con obbligo per l’impresa di provvedere alla loro igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti almeno due volte al giorno.
19 NOVEMBRE 2020
Regione Veneto: chiarimenti all’ordinanza regionale n. 151 del 12/11/2020
In merito alla possibilità per i distributori di gas naturale di restare aperti nei giorni festivi, a seguito di nostre reiterate richieste alla Regione, nell’area “Chiarimenti” della pagina del sito della Regione del Veneto dedicata all’Emergenza Coronavirus, è stata riportata ieri sera la seguente precisazione:
3) I distributori di metano, i quali non sono muniti di distributori automatici, possono rimanere aperti la domenica?
Sì. Il distributore di carburante, pur essendo esercizio commerciale, soddisfa anche esigenze di servizio e di interesse pubblico, in particolare per l’uso di carburanti quali il metano e anche il gpl, che hanno ancora una rete limitata.
17 NOVEMBRE 2020
DPCM 3 novembre 2020: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Ministero Sviluppo Economico esplicita la continuità della fornitura dei servizi energetici.
In considerazione della situazione nazionale caratterizzata da un importante incremento alla diffusione del virus, il Governo ha adottato una serie di provvedimenti: da ultimo il DPCM 3 novembre 2020 che ha introdotto misure più restrittive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Decreto è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 41 alla GU Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020 ed è entrato in vigore il 6 novembre 2020. Le misure riportate saranno efficaci sino al 3 dicembre 2020.
In questo DPCM sono state individuate tre aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese.
Per ciò che concerne l’attività esercìta dai distributori di carburanti per autotrazione riportiamo quanto previsto nel Decreto nelle tre aree sia per ciò che concerne l’attività principale di rifornimento carburante che l’eventuale ristorazione che, in alcuni casi, è svolta nelle aree di servizio.
AREA GIALLA (Art. 1)
Tra le misure di contenimento previste vi sono le seguenti:
gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.Per quanto attiene le attività lavorative, le chiusure e le limitazioni orarie non coinvolgono direttamente i servizi energetici essenziali, tra cui il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
AREA ARANCIONE (Art. 2 – aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto).
comma 4) A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
… c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Per quanto attiene le attività lavorative, le chiusure e le limitazioni orarie non coinvolgono direttamente i servizi energetici essenziali, tra cui il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
AREA ROSSA (Art. 3 – aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto).
comma 4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
… b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;Ricordiamo che il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati rientra tra le attività essenziali elencate nell’allegato 23 di cui sopra.
Oltre alle iniziative del Governo, alcuni presidenti regionali hanno emanato ordinanze con misure diverse da Regione a Regione, le quali generalmente non limitano la mobilità connessa alla prestazione di servizi pubblici essenziali. É bene comunque verificare periodicamente sui singoli siti regionali le ordinanze emanate di volta in volta in base all’evoluzione della situazione sanitaria.
A supporto di quanto sopra riportato, la Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso la Circolare n° 26602 del 13-11-2020 nella quale ha ritenuto opportuno segnalare che, nel rispetto di tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, è indispensabile che sia garantita in ogni caso la continuità delle attività di interesse pubblico relative al settore energetico, ai cui addetti è consentito di circolare liberamente anche in territori e in orari in cui vigono misure restrittive per gli spostamenti.
La DG, inoltre, evidenzierà al Ministero della Salute la necessità di attribuire ai lavoratori del settore energetico un canale prioritario di accesso allo svolgimento dei tamponi e dei test sierologici, così da contrarre anche le tempistiche del periodo di quarantena precauzionale.
20 OTTOBRE 2020
DPCM 18 ottobre 2020: ulteriori disposizioni attuative inerenti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il DPCM 18 ottobre 2020, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020, entrato in vigore il 19 ottobre 2020 ed efficace sino al 13 novembre 2020, riporta ulteriori disposizioni attuative inerenti le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che modifica e integra il DPCM 13 ottobre 2020.
Per quanto riguarda i distributori di carburanti per autotrazione riportiamo quanto previsto per le attività dei servizi di ristorazione che, in alcuni casi, sono presenti nelle area di servizio:
– ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18:00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. A tal proposito, consigliamo di consultare i siti delle proprie Regioni e delle Province autonome.
– ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
13 OTTOBRE 2020
Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125
La pubblicazione in GU n. 248 del 7 ottobre 2020 del Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, inerente“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, nulla ha cambiato circa quanto scritto precedentemente né ha aggiunto.
Viene riconfermata anche la data di scadenza per la revisione delle bombole metano: prorogata al 29-10-2020, come scritto scritto nell’articolo del 13-10-2020.
18 GIUGNO 2020
Regione Marche: misure straordinarie ripartenza post-Covid. AGGIORNAMENTO della news del 3 giugno.
E’ stata pubblicata la tabella dei contributi straordinari di ripartenza post-Covid destinati alle imprese della Regione Marche.
Come riportato in tabella, nella sezione n. 40 per il Commercio (fino a 5 addetti), è prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto di €1.000,00 (rimodulazione massima 50%) a titolo di indennità una tantum a causa del mancato guadagno, per la formazione per la sicurezza anti Covid e per far fronte ad investimenti per la sicurezza aziendale.
La domanda va presentata su modello di autocertificazione su apposita piattaforma informatica regionale. Non deve essere allegata alcuna documentazione. Il contributo può essere oggetto di rimodulazione in base alle domande ricevute.
La piattaforma per fare domanda è online dalle 14.00 di oggi al seguente link.
9 GIUGNO 2020
Regione Marche: misure straordinarie ripartenza post-Covid
Con l’emanazione della Legge Regionale n.20 del 03/06/2020, la Regione Marche ha approvato la messa a disposizione di fondi straordinari per la ripartenza post-Covid.
Da quanto si legge sul sito regionale, la Regione sta lavorando all’attuazione di una manovra che prevede contributi a fondo perduto per le famiglie, i lavoratori, i professionisti e le imprese nei settori di commercio e ristorazione, artigianato, acquacoltura e pesca, aziende editoriali dell’informazione, turismo, terzo settore, sanità, sociale, istruzione e sport.
La Legge Regionale, entrata in vigore il 5 giugno scorso, prevede all’articolo 4 un “Fondo straordinario di sostegno alle imprese” per un valore di 3,25 milioni di euro. È la Giunta Regionale a disciplinare l’utilizzo del Fondo, che è destinato a supportare interventi per attenuare la crisi nel settore delle imprese.
I contributi saranno accessibili tramite piattaforma regionale, previo accreditamento mediante SPID.
Maggiori info qui.
3 GIUGNO 2020
Decreto Biometano 2/3/2018 – Proroga procedimenti e adempimenti connessi GSE
Il GSE ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la proroga del termine degli adempimenti resi necessari dallo stato di emergenza sanitaria.
Nell’elenco aggiornato dei procedimenti e dei connessi adempimenti prorogati vi sono anche quelli relativi al Decreto biometano 2/3/2018, riportati in una sezione dedicata del sito GSE.
Elenco aggiornato dei procedimenti e dei connessi adempimenti prorogati, lo si può leggere qui, o a questo link.
18 MAGGIO 2020
Dpcm 17 maggio 2020: disposizioni attuative sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il Dpcm 17 maggio 2020, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, riporta disposizioni attuative sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I punti salienti sono:
– Art. 1 lettera ee) attività dei servizi di ristorazione: le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’Allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
– Allegato 10: Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020, contenente i principi-cardine utili al contenimento dell’epidemia e specifiche misure di sistema organizzative di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative, declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale;
– Allegato 11: Misure per gli esercizi commerciali;
– Allegato 12: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;
– Allegato 14: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nel settore del trasporto e della logistica, contenente specifiche misure per il settore autotrasporto merci;– Allegato 17: Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, che include delle schede tecniche tematiche relative ai principali settori di attività (ristorazione, commercio al dettaglio, ecc.).
Le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020 si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020; inoltre si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
In concomitanza con questo DPCM, molte amministrazioni regionali hanno emanato propri decreti, ordinanze e protocolli di sicurezza per regolamentare la riapertura delle diverse attività. Consigliamo pertanto di consultare i siti di riferimento della propria Regione e riportati in questo allegato.
11 MAGGIO 2020
Fase 2 emergenza COVID-19: Consentita apertura bar nei punti vendita carburanti per servizio di asporto
Nella sezione FAQ del sito del Governo dedicata ai chiarimenti relativi alla cosiddetta Fase 2 dell’emergenza COVID-19 iniziata il 4 maggio scorso, alla voce “PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI”, in data odierna è riportato quanto segue:
Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni e ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante?
Tali esercizi non possono somministrare cibi e bevande ai tavoli o al banco né consentire il consumo sul posto degli stessi, ma possono effettuare consegne a domicilio o servizio da asporto, anche con modalità “drive through”. Resta fermo l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.Questa FAQ sembrerebbe quindi risolvere una situazione di disparità generata dalle disposizioni del DPCM 26/04/2020 sulle diverse possibilità di apertura per i servizi di ristorazione e di somministrazione alimenti e bevande (Art. 1, comma 1): – aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
– bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
4 MAGGIO 2020
Regione Marche: Nuovi fondi per CIGD
La Regione Marche informa che il Ministero del Lavoro avrebbe assegnato 37,3 milioni di Euro alla Regione a copertura delle richieste di cassa integrazione in deroga già pervenute. Questa seconda tranche di fondi si aggiunge allo stanziamento iniziale di 33 milioni già in fase di erogazione.
La domanda di CIG in deroga deve essere presentata dal datore di lavoro interessato in forma telematica al sistema COMarche entro il 31 luglio 2020. L’indirizzo del servizio di supporto ai richiedenti è [email protected]
Maggiori info qui.
28 APRILE 2020
Dpcm 26 aprile 2020: misure urgenti per contenere e gestire l’emergenza COVID-19
Il DPCM 26 aprile 2020, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, riporta le disposizioni attuative inerenti le misure urgenti per contenere e gestire l’emergenza COVID-19 che conferma, sostanzialmente, quanto già previsto nei precedenti DPCM per ciò che riguarda i distributori di carburanti per autotrazione.
I punti salienti sono:
– Art. 1, lettera z): sono sospese le attività commerciali al dettaglio eccetto quelle in allegato 1 (tra cui figura il “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati”);
– Art. 1, lettera bb): sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
– Art. 1, lettera dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del decreto sono tenuti ad assicurare, la distanza interpersonale di un metro, gli ingressi all’interno dei locali avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare al loro interno più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda l’applicazione delle misure previste per gli esercizi commerciali indicate nell’allegato 5;
Segnaliamo, inoltre, per gli ambiti di competenza:
– il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 6);
– il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 condiviso tra Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le associazioni datoriali (allegato 8).La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, così prevede il DPCM.
Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
14 APRILE 2020
Agenzia Entrate: Emergenza Coronavirus
Online le misure per il lavoro, le imprese e i professionisti. L’ Agenzia Entrateillustra e spiega le disposizioni contenute nei decreti “Cura Italia” e “Liquidità Imprese”, tra cui:
– Decreto legge n. 23/2020. Il vademecum e la circolare
– Decreto legge n. 18/2020. Il vademecum dell’AgenziaMaggiori info qui.
14 APRILE 2020
Dpcm 10 aprile 2020: proroga disposizioni sino al 3 maggio 2020. I distributori di carburanti possono restare aperti.
In seguito alla pubblicazione del Dpcm del 10 aprile 2020, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 97 del11 aprile 2020, sono state prorogate le disposizioni indicate nei precedenti DPCM inerenti le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I punti salienti sono:
– Art. 1, lettera z): sono sospese le attività commerciali al dettaglio eccetto quelle in allegato 1 (tra cui figura il “commercio al dettaglio di carburante in esercizi specializzati”)
– Art. 1, lettera bb): sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.Si continuano ad applicare le misure di contenimento piu’ restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
11 APRILE 2020
Regione Marche: Istituzione Fondo regionale di emergenza per imprese e lavoratori autonomi.
Il Presidente della Regione Marche ha firmato ieri una nuova legge con cui è stato istituito un fondo regionale di emergenza di 14,2 milioni di euro per il sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi, di cui 11,7 milioni disponibili per prestiti a tasso agevolato e i rimanenti 2,5 milioni per contributi a fondo perduto,per abbattere il costo degli interessi e delle garanzie per l’accesso ai finanziamenti.
10 APRILE 2020
Regione Abruzzo.
Pubblicata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 07/04/2020: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020.
7 APRILE 2020
Dalle Regioni.
– Regione Lombardia: pubblicata l’Ordinanza regionale n. 521 del 04/04/2020, che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure restrittive introdotte dalle precedenti ordinanze regionali del 21, 22 e 23 marzo. Maggiori info qui.
– Regione Piemonte: pubblicato il testo del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 03/04/2020 (vigente fino al 13/04/2020). Maggiori info qui.
– Regione Emilia-Romagna: pubblicata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2020, che emana disposizioni per la regione Emilia Romagna e alcune norme specifiche per le province di Piacenza e Rimini, per il territorio di Medicina (BO) e la frazione di Ganzanigo. L’Ordinanza è vigente fino a prossimo Dpcm e comunque non oltre il 13/04/2020.
– Regione Marche: pubblicata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 3 aprile 2020. Maggiori info qui.
4 APRILE 2020
Dpcm 1 aprile 2020: proroga disposizioni sino al 13 aprile 2020. I distributori di carburanti possono restare aperti.
In seguito alla pubblicazione del Dpcm del 1 aprile 2020, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 88 del 2 aprile 2020, sono state prorogate le disposizioni indicate nei precedenti DPCM inerenti le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’efficacia delle disposizioni normative, tra cui il Dpcm 11 marzo 2020 che individua anche il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione come attività commerciale indispensabile (ne abbiamo parlato qui), è stata protratta fino al 13 aprile 2020. Il Dpcm è applicabile dal 4 aprile 2020.
2 APRILE 2020
Regione Lazio. Emergenza Covid-19: sospensione tributi – bollo auto e addizionale regionale benzina.
Con DGR n.126 del 31/03/2020 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 per quanto riguarda quei tributi propri regionali in cui la Regione ha maggiore autonomia di intervento. La delibera consente la sospensione i termini di versamento, relativi all’anno tributario 2020, della tassa automobilistica, dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA) e l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA). In particolare, la sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica riguarda il periodo compreso tra il 3 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La sospensione dell’IRESA e dell’IRBA è relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
I versamenti dovuti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 giugno prossimo. La sospensione dei termini non impedisce, in ogni caso, che il versamento ordinario venga fatto entro la scadenza già fissata. In tutti i casi, la sospensione non riguarda le scadenze per ravvedimento, per i termini scaduti prima del 3 Marzo 2020 (per la tassa auto) e prima del mese di marzo 2020 (per IRBA e IRESA).
Maggiori info qui.
30 MARZO 2020
Regione Lombardia. Emergenza coronavirus: sospensione pagamento bollo auto.
La delibera regionale n. 2965 del 23 marzo 2020 prevede, per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Lombardia, la sospensione della riscossione della tassa auto in domiciliazione bancaria. I bolli in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio saranno addebitati, sull’IBAN indicato sul mandato, il 30 giugno 2020. La riduzione del 15% sarà comunque garantita.
Resta comunque aperta la possibilità di pagamento per tutti quei contribuenti che volessero assolvere all’obbligo tributario alle scadenze previste.
Maggiori info qui.
28 MARZO 2020
DM 25 MARZO 2020: i distributori di carburanti possono restare aperti.
In seguito alla pubblicazione del DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 80 del 26 marzo 2020, con il quale è stato aggiornato l’elenco dei codici ATECO (Allegato 1) delle attività produttive ritenute essenziali riportate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, siamo a ribadire che i distributori di carburanti per autotrazione (compresi GPL e metano) possono restare aperti.
In sintesi l’elenco dei codici Ateco dell’Allegato 1 del DM MiSE 25 marzo 2020 sostituisce quello pubblicato con DPCM 22 marzo ma nulla cambia per i distributori di carburanti in quanto le attività permesse dal DM MiSE 25 marzo 2020 si vanno a sommare alle attività citate nell’Allegato 1 del Dpcm del 11 marzo 2020, di cui al nostro articolo pubblicato il 13 marzo 2020.
Il passaggio chiarificatore lo si può leggere nell’ART. 1, comma 1, lettera a), del Dpcm 22 marzo 2020:
“[…] Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 […]”
26 MARZO 2020
Proroga della revisione bombole metano.
L’articolo completo è qui.
26 MARZO 2020
Provvedimenti Regionali per il Covid-19:
Alleghiamo i siti di riferimento regionali con i provvedimenti per la gestione dell’emergenza coronavirus. Sono scaricabili da qui.
DA ANAS:
ANAS informa che in questo periodo di emergenza sanitaria tutte le eventuali richieste, istanze o pratiche per accessi, licenze, concessioni e pubblicità, inerenti gli Impianti Distributori Carburanti ubicati lungo la viabilità stradale di competenza Anas S.p.A. possono essere inviate tramite PEC.
La casella PEC Anas in ricezione può ricevere al max 100Mb di allegati.
Tutti gli indirizzi PEC della Direzione Generale e delle Strutture Territoriali Anas sono reperibili al link.
La rete stradale Anas invece, è consultabile qui.
24 MARZO 2020
Covid-19: SFBM sospende le attività di collaudo bombole.
L’articolo completo è qui.
22 MARZO 2020
Dpcm 22 marzo 2020: i distributori di carburanti possono restare aperti.
In seguito alla pubblicazione del Dpcm 22 marzo 2020, siamo a confermare che i distributori di carburanti per autotrazione (compresi GPL e metano) possono restare aperti.
I codici Ateco dell’Allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 si vanno a sommare alle attività citate nell’Allegato 1 del Dpcm del 11 marzo 2020, di cui al nostro articolo pubblicato il 13 marzo 2020Il passaggio chiarificatore lo si può leggere nell’ART. 1, comma 1, lettera a), del Dpcm 22 marzo 2020:
“[…] Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 […]”
18 MARZO 2020
Covid-19: siglato il Protocollo per la sicurezza nelle aziende.
Misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere garantite in tutte le aziende grazie a un protocollo raggiunto oggi tra sindacati e imprese in accordo con il Governo.
L’articolo completo è qui.
13 MARZO 2020
COVID-19: l’impatto del Dpcm del 11 marzo 2020 sulle nostre imprese.
In seguito alla pubblicazione dell’ultimo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cerchiamo di chiarire l’impatto che ha sui distributori di metano e sulle nostre aziende.
L’articolo completo è qui.
10 MARZO 2020
Misure di sostegno per imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Governo con il decreto legge n. 09/2020 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato sulla G.U, n.53 del 02-3-2020, ha previsto strumenti di aiuto per imprese e famiglie a fronte dell’emergenza verificatasi a causa della diffusione del virus Covid-19.
Ultima modifica: 23 Novembre 2020