Seggiolini anti abbandono bambini, c’è l’ok del Consiglio di Stato

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Seggiolini anti abbandono bambini, c’è l’ok del Consiglio di Stato. Riportiamo il sempre puntuale commento di ASAPS.

ASAPS plaude alla decisione arrivata in tempi rapidissimi del Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell’adunanza di Sezione del 26 settembre 2019, sullo Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme c.d. antiabbandono introdotti dalla legge 1° ottobre 2018, n.117. Il presidente Giordano Biserni afferma. “Ora nulla può più fermare l’applicazione sacrosanta di una legge a tutela dei minori“.

Il parere del Consiglio di Stato

Un passaggio obbligatorio che dà il via libera per la firma del Ministro dei Trasporti. Il Consiglio di Stato ha ripercorso tutti i passaggi successivi all’approvazione della legge nello scorso autunno. Il Governo – scrive il Consiglio di Stato –  ha dato puntuale applicazione alla disciplina europea relativa alla notifica delle norme tecniche. Ottenendo la sostanziale approvazione della Commissione allo schema in esame.

Focus sugli aspetti funzionali

Nella relativa documentazione appare rilevante, in particolare, al fine di illuminare sulle scelte di merito operate dal Governo, l’indicazione, contenuta nelle cd. “Informazioni supplementari” fornite dal Ministero. Secondo la quale, alla luce degli elementi acquisiti circa le tecnologie e i dispositivi già presenti sul mercato o in via di sviluppo, vuoi integrati ai seggiolini esistenti, o indipendenti da tali sistemi oppure ancora integrati nell’equipaggiamento dei veicoli, il Ministero ha ritenuto di dare maggiore rilevanza agli aspetti funzionali. Limitandosi a definire le funzioni minime che il dispositivo deve assolvere.

Due profili da non trascurare 

La Sezione Consultiva del Consiglio di Stato  ritiene doveroso richiamare l’attenzione del Governo su due profili che attengono alla legge n. 117/2018:

– non è dato comprendere il motivo dell’apparente incongruenza per cui, mentre il comma 1 dell’art. 172 del Nuovo codice della strada impone l’obbligo di assicurare, con gli appositi sistemi di ritenuta, i bambini trasportati di statura inferiore a m. 1,50 (cioè, secondo comune esperienza, di età fino a 10 anni e anche oltre), il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 117/2018, introduce l’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono solo per i bambini di età inferiore a 4 anni;

– andrebbe sicuramente rimossa l’incongruenza della disposizione legislativa contenuta nell’articolo 1, comma 3, della legge n. 117 del 2018. Ai sensi della quale l’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono si applica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto qui in esame “e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019, data già trascorsa.

Il commento del presidente di ASAPS

Speriamo come annunciato mercoledì alla Camera che la firma del Ministro e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvengano in tempi rapidissimi“. Conclude Giordano Biserni.

Seggiolini anti abbandono

Ultima modifica: 30 Settembre 2019