Veicoli: la corretta classificazione secondo il codice della strada

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La definizione e la classificazione dei veicoli, secondo la normativa vigente del Codice della Strada con riferimento all’articolo 47 è molto specifica: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il Codice della Strada, ai fini della classificazione dei veicoli, definisce gli stessi come tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolando sulle strade e sono guidate dall’uomo; in detta definizione di veicoli, non rientrano invece le macchine per uso di bambini: le caratteristiche di queste infatti non superano i limiti previsti dal regolamento. Non sono classificati inoltre come veicoli,  anche se dotate di motore, quelle adibite all’uso da parte di soggetti invalidi, che rientrano tra gli ausili di tipo medico, in riferimento a tutte le normative nazionali e comunitarie oggi in vigore.

Il Codice della Strada classifica prima di tutto i veicoli, secondo le seguenti categorie:

  • veicoli a braccia
  • veicoli a trazione animale
  • velocipedi
  • slitte
  • ciclomotori
  • motoveicoli
  • autoveicoli
  • filoveicoli
  • rimorchi
  • macchine agricole
  • macchine operatrici
  • veicoli con caratteristiche atipiche.

I veicoli a motore e i loro rimorchi, vengono poi classificati in:

  • L1e, ovvero veicoli a due ruote, dotate di motore la cui cilindrata non supera i 50 cc e la velocità massima non supera i 45 chilometri orari;
  • L2e, veicoli a tre ruote dotati di motore, la cui cilindrata non supera i 50 cc e la velocità massima non supera anche in questo caso i 45 chilometri orari;
  • L3e, ovvero veicoli a due ruote dotati di motore, la cui cilindrata massima supera i 50 cc e la velocità massima supera i 45 chilometri orari;
  • categoria L4e, ovvero veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale, dotati di motore, la cui cilindrata supera i 50 cc e la cui velocità massima supera i 45 chilometri orari;
  • L5e, ovvero quadricicli leggeri, con massa a vuoto inferiore o pari a 350 chilogrammi, con cilindrata del motore inferiore a 50 centimetri cubici e velocità massima non superiore a 45 chilometri orari;

Il Codice della Strada prosegue poi la classificazione dei veicoli con la categoria M, ovvero i veicoli a motore destinati al trasporto di persone e dotati di almeno quattro ruote. Vi sono poi i veicoli di categoria M1: si tratta di veicoli destinati al trasporto di persone, dotati al massimo di otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente. I veicoli di categoria M2, sono sempre mezzi destinati al trasporto di persone, con più di otto posti a sedere e una massa non superiore a 5 tonnellate; infine i veicoli di categoria M3, possono trasportare più di otto persone, e sono dotati di una massa superiore a 5 tonnellate.

Ultima modifica: 26 Giugno 2018