Gli strabici possono conseguire la patente?

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Guida vietata a chi ha problemi di vista? Per fortuna si tratta solo di un vecchio luogo comune che è nella maggior parte dei casi infondato. A meno che non si abbiano difetti veramente importanti e tali da rendere oggettivamente insicura la guida di un veicolo, la patente è conseguibile da tutti. E’ il caso ad esempio degli strabici o delle persone affette da ambliopia (la cosiddetta sindrome dell’occhio pigro) che possono ottenere il titolo abilitativo a determinate condizioni.

Strabici alla guida: condizioni

Le condizioni a patto in cui gli strabici possono guidare variano e dipendono da specifiche situazioni soggettive. É buona norma che i diretti interessati si sottopongano a tutte le verifiche necessarie prima di porsi al volante, per la propria e la altrui sicurezza.

Comunque conforta sapere che in Italia le norme che regolano la materia sono alquanto rigorose. Il principale punto di riferimento è l’articolo 119 del Codice della strada che testualmente sancisce: “Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli o autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un’acutezza visiva non inferiore ai 10 / 10 complessivi con non meno di 2 / 10 per l’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie”.

Quando bisogna conseguire una patente specifica

In alcuni casi lo strabismo si associa alla ambliopia, deficit visivo abbastanza diffuso pressoché congenito. In tal caso è richiesto il conseguimento di patenti speciali con rinnovo ogni cinque anni invece che ogni dieci. In ogni caso il discrimine sulla conseguibilità della patente di guida è dato dal criterio della “effettiva capacità visiva”. La legge non impedisce a priori la possibilità di condurre un veicolo. Al contrario, persino i monocoli sono ammessi a tale prerogativa anche se subordinata al rispetto di requisiti ben individuati: acutezza visiva complessiva non inferiore ad 8 / 10 raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti.

Nel tempo in Italia non sono mancati però episodi relativi a commissioni di valutazione delle Aziende sanitarie locali che hanno negato il rilascio o il rinnovo del titolo di guida a persone affette da strabismo. Una interpretazione censurata dal Consiglio di Stato che con la sentenza numero2775 del 22 giugno 2016 ha accolto il ricorso di una persona monocolo funzionale dalla nascita. Secondo l’orientamento della giustizia amministrativa passato in giudicato infatti

“È necessario procedere all’esame nelle normali condizioni di guida (e dunque con entrambi gli occhi aperti) anche se si tratta di soggetto monocolo funzionale, in quanto – in mancanza di una previsione normativa che disponga l’obbligo di sottoporre il soggetto monocolo all’esame medico con il secondo occhio occluso – è pienamente ragionevole e congruente con la finalità perseguita dalla norma”.

Ultima modifica: 26 Luglio 2019