Pubblicità sui veicoli: normativa e limiti legge vigente

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La pubblicità è l’anima del commercio e grazie alla tecnologia sono aumentate le possibilità di nuovi metodi pubblicitari per la vostra azienda o prodotto o marchio. Ed è internet a farla da padrone con il suo bacino mondiale di potenziali clienti e con la velocità e facilità con cui si possono raggiungere. Però anche i vecchi metodi non sono da abbandonare del tutto e possono riservare ancora qualche sorpresa come la pubblicità sui veicoli come ad esempio le automobili, le motociclette o i furgoncini.

A quanti di voi sarà capitato di incrociare per strada dei veicoli con scritte o marchi che pubblicizzano un determinato prodotto o azienda? E quante volte vi siete incuriositi nell’osservare quei veicoli con scritte e loghi stampati nella carrozzeria a tal punto da fare delle ricerche sul web per trovare qualche informazione più dettagliata riguardante quel particolare logo o prodotto pubblicizzato? Molte volte. Possiamo affermare che la pubblicità sui veicoli è un ottimo metodo per una campagna pubblicitaria efficiente e diretta.

A questo punto come possiamo trasformare la nostra automobile in uno spot pubblicitario mobile? Diciamo che il procedimento di richiesta non è facile e ci sono molte restrizioni. Una tra tutte quella che obbliga solamente l’utilizzo della vettura intestata alla ditta per la pubblicità. Divieto assoluto per i privati fare compagnie pubblicitarie per conti di terzi e a titolo oneroso, ad esclusione dei taxi.

Cosa prevede il Codice della Strada

In fatto di pubblicità sulle vetture il Codice della Strada non lascia dubbi. I privati cittadini non possono fare pubblicità per conto terzi come prevede l’Articolo 23: “L’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi (…). Sulle autovetture a uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene”. Quindi solo sulle autovetture aziendali è consentito pubblicizzare la propria azienda.

I commi 3 e 4 (Aggiungo anche il 2) dispongono che solo i mezzi pubblici e Taxi possono esporre la pubblicità non luminosa di terze parti e a pagamento. In caso di infrazione delle norme, l’utente rischia delle sanzioni pecuniarie amministrative da un minimo di 422,00 euro a un massimo di 1.697,00 euro.

Regole per gli spazi pubblicitari

Le disposizioni in materia di pubblicità sui veicoli sono chiare e restrittive. Come detto in precedenza, un privato non può fare pubblicità per conto terzi e a pagamento. Nelle autovetture a uso privato (Quindi quelle aziendali) la normativa autorizza solo ed esclusivamente l’applicazione del marchio della ragione sociale dell’azienda cui appartiene il veicolo. Il discorso cambia per i mezzi di trasporto di linea (Autobus e corriere) e taxi. In questi due casi la pubblicità non luminosa per conto terzi è legale ma a determinate regole. Nel caso di corriere e autobus di linea urbana la pubblicità non deve essere esposta sulla parte anteriore del mezzo e non deve andare a coprire (Totalmente o parzialmente) i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, compresa la targa.

Nel caso di pannelli aggiuntivi (Devono avere forme regolari come rettangoli o quadrati), gli stessi non possono sporgere di oltre 3 cm dalla carrozzeria. Nei taxi il pannello pubblicitario esterno deve avere le dimensioni di 75×35 cm. Invece per le scritte, la normativa prevede che non possano occupare più di 2/3 della fiancata del veicolo e che il colore bianco non sia superiore a 1/6 della superficie. Il tutto deve essere posto a una distanza non inferiore di 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva.

Regolamenti comunali sulla pubblicità

L’ente preposto alla regolamentazione della pubblicità sui veicoli è il Comune con qualche distinzione. Ad esempio i mezzi a uso per il trasporto pubblico urbano e le vetture aziendali fanno riferimento a un solo Comune, mentre quelli extraurbani faranno riferimento ai Comuni presenti lungo il tragitto delle loro corse. L’imposta per la licenza è annuale, varia in base alle dimensioni della pubblicità e a cinque fasce suddivise in base alla popolazione dei Comuni. Infatti si va dalla Classe I superiore ai 500mila abitanti alla Classe V che comprende i Comuni fino a 10mila abitanti.

Nessun problema riguardo i contenuti dei messaggi pubblicitari e non esiste nessuna differenza tra la pubblicità esterna e interna ai veicoli. In determinati casi, si può essere esenti dal pagamento delle imposte comunali come per i veicoli aziendali ma solo se la pubblicità non sarà replicato per più di due volte sulla stessa carrozzeria del veicolo e per una superficie inferiore a mezzo metro quadrato. Divieto di esposizione della pubblicità luminosa che potrebbe causare distrazioni agli altri automobilisti mentre per quella ‘sonora’ dipenderà dalle disposizioni comunali.

Attenzione all’automobile pubblicitaria gratis

Chi di voi non vorrebbe ottenere una nuova automobile senza spendere nulla o quasi? Penso tutti noi. Nessuno escluso. Purtroppo nessuno regala nulla, e quelli che affermano di farlo, lo fanno per un loro tornaconto personale. Ultimamente molte aziende o le stesse concessionarie di automobili propongono ai privati l’acquisto o la locazione di automobili nuove a scopo pubblicitario. In questi casi l’utente, oltre a pagare una caparra iniziale, rischia di incorrere in altre spese in parte onerose. L’automobile sarà ‘pagata’ dall’azienda ma è comprata a rate attraverso una finanziaria. Inoltre la scelta del modello è molto ristretta per non parlare dell’unico colore disponibile ovvero il bianco. Diciamo che le trappole si trovano nascoste tra gli obblighi del contratto. Obblighi che a lungo andare potrebbero limitare lo stesso utente.

Molte aziende chiedono di postare un numero settimanale di foto del veicolo sulle proprie pagine social e quando si parcheggia bisogna farlo in modo da metterla in bella evidenza. Alcuni contratti prevedono inoltre un chilometraggio specifico da percorrere e al tempo stesso tenere l’automobile pulita come uno specchio. Naturalmente i costi per il riallestimento o il ripristino della campagna pubblicitaria è a carico dell’utente. E non sempre sono cifre abbordabili. In casi estremi come lo spazio pubblicitario resti vuoto si rischia di dover coprire le rate del finanziamento oppure restare senza automobile.

Ultima modifica: 24 Gennaio 2019