Installazione colonnine di ricarica, le agevolazioni fiscali

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L’installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche quest’anno sono super incentivate: con varie agevolazioni fiscali 2021, e in particolare con il Superbonus, è possibile montarle quasi a costo zero! Un recente report di Eurelectric ha stimato che siano necessari 80 miliardi di euro per lo sviluppo di una rete capillare di colonnine in tutta Europa, al fine di arrivare a raggiungere 30 milioni di auto elettriche in circolazione nel 2030 nei Paesi UE.

L’ASPI aveva programmato di installare 400 nuovi punti di ricarica sulla rete autostradale.

Le detrazioni al 50% previste nel 2021  

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale del 50% sulle spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica delle auto elettriche. Sono inclusi anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Le colonnine devono avere uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico e consentire il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza fino a 22 kW, esclusi quelli fino a 3,7 kW.

L’incentivo spetta:

  • ai soggetti Irpef/Ires che possiedono o detengono l’immobile;
  • su una spesa complessiva non superiore a 3.000 euro;
  • deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Superbonus 110%

Il Superbonus del 110% del 2020 è esteso anche alla realizzazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici negli edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (termine prorogato al 2022 dall’ultima Legge di Bilancio). Il bonus è ripartibile in cinque quote annuali da scontare in fattura o da cedere come credito d’imposta. L’installazione della o delle colonnine deve essere eseguita insieme a specifici interventi di efficientamento energeticoriduzione del rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici. L’edificio deve migliorare di almeno due classi energetiche.

Il Supebonus si applica agli interventi effettuati dai seguenti soggetti o categorie:

  1. condomini sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
  2. persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  3. istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati ed enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà.
  4. cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazionenon si applica alle spese per le colonnine di ricarica sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. In questo caso le spese devono riguardare interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

730/2021: detrazione del 50% spese per colonnine di ricarica privata auto elettriche

Di seguito alcune istruzioni su come compilare la dichiarazione dei redditi 730/2021, per beneficiare della detrazione al 50% per le spese per le colonnine di ricarica delle auto elettriche con la novità del superbonus 110%. Le spese sostenute per l’istallazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche sono infatti oggetto di detrazione d’imposta.

Se si seguono le istruzioni per la compilazione del Modello 730/2020 si vedrà che nel Quadro E (Oneri e spese), alla Sezione III C (Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%) vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50% tra le quali figurano anche le spese per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Nel Rigo E56 bisogna quindi indicare le spese sostenute per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici nel modo seguente:

  • nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
  • nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
  • nella colonna 3 la spesa sostenuta.

Con riferimento all’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, il codice “2” identifica le relative spese (per le quali spetta la detrazione del 50%). Per beneficiare della detrazione è necessario però aver sostenuto le spese nel periodo che va dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

Gli esborsi dovranno poi riguardare l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW e le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standarde non accessibili al pubblico.

La somma spesa non dovrà essere superiore a 3.000 euro e la detrazione sarà ripartita in 10 rate di pari importo. Potranno beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabilise queste sono rimaste a loro carico e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo legale. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

pagamenti dovranno essere effettuati dai contribuenti con metodi tracciabili (ovvero con bonifico bancario o postale oppure carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Tali modalità di pagamento non saranno necessarie per i versamenti da effettuarsi con regole obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente dovrà conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Nel Modello 730/2021 è stato inserito il codice “3” (da indicare per la detrazione) per l’acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi di superbonus. Questo codice, così come chiarito dalle istruzioni al modello di cui si tratta, andrà utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 congiuntamente a uno degli interventi cosiddetti trainanti e individuati con i codici:

  • “30”
  • “31”
  • “32”
  • “33” della sezione II C.

In tale caso specifico l’aliquota della detrazionesarà aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali.

Ultima modifica: 23 Agosto 2021