Giubbotto catarifrangente è obbligatorio in caso di incidente

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I giubbotti salvavita catarifrangenti devono essere utilizzati obbligatoriamente in tutti i casi di uscita dall’abitacolo del veicolo da parte del conducente, laddove si verifichino particolari condizioni di pericolosità. La legge che regola tale dispositivo è entrata in vigore dall’aprile 2004. Più esattamente, gli appositi giacchetti definiti anche “salvavita” devono essere indossati dai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata, fuori dai centri abitati se non in posizione di sicurezza, di notte o qualora la visibilità sia scarsa.

Altra circostanza prevista dalla normativa riguarda l’esigenza dell’automobilista di dover lasciare la vettura per andare a collocare il triangolo dopo un guasto o un incidente, o se si scende dall’automobile ferma sulla corsia d’emergenza. Il giubbotto catarifrangente dunque è obbligatorio anche in caso di incidente. Il conducente coinvolto in un sinistro stradale, infatti, deve utilizzare l’apposito copriabito luminescente ad alta visibilità per segnalare la propria presenza ai veicoli in avvicinamento.

È bene dunque tenere presente che l’essere incorsi in un incidente non ci esonera da un preciso obbligo di legge istituito per prevenire ulteriori situazioni di pericolo. Capita spesso infatti che un banale tamponamento con danni solo alle auto si trasformi in una tragedia con morti e feriti a causa del sopraggiungere di veicoli che travolgono i passeggeri delle vetture coinvolte, proprio a causa della insufficiente visibilità degli stessi. E non a caso anche la giurisprudenza ha ormai acclarato l’onere in capo all’automobilista.

Segnatamente, la Corte di Cassazione con la sentenza 27091 del 1 luglio 2016 ha stabilito che, in caso di mancato uso del giubbotto catarifrangente o salvavita, un automobilista investito da parte di un veicolo sopraggiunto è comunque corresponsabile dell’accaduto in concorso di colpa tra la vittima e il conducente del mezzo investitore. L’articolo 162 del Codice della strada ha prescritto l’uso di un giubbotto o, in alternativa, di bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Secondo il Decreto 30 dicembre 2003 del Ministero Infrastrutture, il giacchetto può essere di un colore a scelta (arancione, giallo o rosso fluorescente), purché registrato con il marchioCE e la sigla UNI EN 471. 

Lo stesso articolo esclude dall’obbligo i conducenti di velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli. Per quanti non fanno uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti, il Codice prevede una sanzione amministrativa cha va da 41 a 169 euro. Al conducente viene inoltre applicata la sanzione accessoria della decurtazione di 2 punti dalla patente. Va però detto che, un po’ illogicamente, la legge non sancisce l’obbligo di avere a bordo il giubbino e l’esibizione immediata alle forze di polizia.

Ultima modifica: 23 Settembre 2021