Equipaggiamenti invernali, il 15 novembre l’obbligo del cambio pneumatici

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La stagione più rigida si sta avvicinando. Per i proprietari di automobili tempo di prendere appuntamento dal gommista per il cambio stagionale di gomme. Dal 15 novembre e fino al 15 aprile scatta infatti l’obbligo di avere montati pneumatici invernali o catene da neve a bordo. Il loro uso è obbligatorio dove prescritto dall’ente proprietario/gestore della strada, con apposita segnaletica, con ordinanza motivata e in ogni caso qualora le condizioni della strada lo impongano, per la presenza di neve o ghiaccio, come dovere di prudenza.

Pneumatici invernali e marcatura

I pneumatici destinati agli impieghi invernali secondo le disposizioni vigenti sono contrassegnati dalla marcatura M+S o M.S o M&S. Successivamente alla pubblicazione del regolamento UNECE n.117 recante disposizioni relative all’omologazione dei pneumatici,  negli ultimi anni, è stata introdotta l’ulteriore marcatura 3PMSF (3 Peaks Mountain Snow Flake, il pittogramma “Alpino”). Per l’apposizione di questa marcatura è richiesto che il pneumatico abbia superato specifici test omologativi.

Al momento del cambio stagionale è bene ricordare che è possibile impiegare pneumatici invernali che abbiano misure corrispondenti a quelle riportate in carta di circolazione, cioè di serie. Ciò in senso generale, salvo la presenza di eventuali specifiche indicazioni sulle carte di circolazione relative a pneumatici invernali stabilite dal costruttore del veicolo, che comunque sono da considerarsi aggiuntive e non in maniera restrittiva.

Inoltre, limitatamente al periodo invernale, è consentito l’impiego di prodotti con un codice di velocità declassato rispetto ai pneumatici di serie, in particolare “Q” (160km/h) per i pneumatici per autovetture, “J” per autoveicoli industriali e autobus, “M” per motoveicoli. In questi casi il conducente deve essere informato tramite una “targhetta monitoria” riportante il declassamento che sia ben visibile.

Va comunque detto che nel caso dei motoveicoli, il decreto del Ministero dei Trasporti del gennaio 2013 ha stabilito che gli stessi non sono soggetti alle ordinanze e che in caso di neve al suolo ne sia vietata la circolazione.

Montaggio e periodo di utilizzo

L’installazione dei pneumatici invernali è raccomandata, in particolare per le autovetture, su tutte le ruote del veicolo. In questo modo si garantisce la sicurezza di circolazione nelle diverse situazioni di marcia in quanto si ottengono prestazioni uniformi sul fondo stradale.

L’uso di tali pneumatici è ammesso durante tutti i mesi dell’anno nel caso in cui rispettino le caratteristiche indicate sulla carta di circolazione, in particolare quelle attinenti il codice di velocità. Nel caso di declassamento, l’utilizzo temporaneo e limitato al periodo di vigenza delle ordinanze è esteso ad un mese prima ed un mese dopo, quindi tra il 15 ottobre e il 15 maggio, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio.

Catene

Sono i dispositivi supplementari di aderenza destinati a essere montati in alternativa ai pneumatici invernali o in situazioni di eccezionalità esclusivamente in presenza di neve o ghiaccio al suolo e che devono essere omologate ai sensi della norma tecnica UNI11313. I costruttori di autoveicoli sono tenuti dalle direttive sull’omologazione del veicolo a prevedere almeno una misura di pneumatici che consenta l’utilizzo di catene. Anche nel caso di veicoli a quattro ruote motrici (4×4) è da prevedere la possibilità di montaggio delle catene, che vanno apposte su tutte le ruote.

Ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti del gennaio 2013.

i mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011: Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2 (autovetture, derivati trasporto leggero e relativi rimorchi). Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla norma austriaca ON V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori.

 

Ultima modifica: 7 Ottobre 2019