Covid19 e RC auto, le novità introdotte dal Decreto Cura Italia

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Il Decreto Cura Italia è diventato ufficiale. Gli esperti di Facile.it hanno fornito alcuni chiarimenti importanti a chi ha già sottoscritto, o deve sottoscrive una copertura Rc auto o moto.

In sintesi:

Nessuna sospensione del pagamento, tempi più lunghi per il periodo di tolleranza della polizza e di intervento dei periti, cessazione delle garanzie aggiuntive, differenze se si rinnova con la medesima compagnia o se si sceglie di cambiarla.

Vi riportiamo il vademecum di Facile.it

1.

A differenza di quanto si era ipotizzato nei giorni precedenti alla promulgazione ufficiale del Decreto, all’articolo 125 di questo si precisa che NON è prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi Rc auto e moto. Bensì, fino alla data del 31 luglio 2020, si allunga da 15 a 30 giorni il periodo “entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.” La nuova norma riguarda tutto il territorio nazionale.

2.

I 30 giorni sono validi per la sola copertura RC obbligatoria. De il premio non viene pagato, quindi, non sono valide le eventuali garanzie aggiuntive stipulate. (es. Furto e incendio, assistenza legale, Infortuni conducente….)

3.

Se si opta per il pagamento del premio dopo la scadenza, ma comunque entro i 30 giorni previsti dal decreto si possono verificare due casi.

  • Il cliente può rinnovare il contratto di assicurazione con la stessa compagnia. In questo caso, il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso. La nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria (es. scadenza polizza 20 marzo 2020, si paga il 18 aprile 2020, la data di decorrenza della nuova polizza sarà il 21 marzo 2020 e la scadenza sarà il 20 marzo 2021).
  • Il cliente può sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa. Avendo il DL n.18 semplicemente esteso i termini di “tolleranza” ma non modificato nelle sue altre componenti la legge in vigore, la nuova polizza dovrebbe a questo punto decorrere dal momento del pagamento. Il cliente potrebbe effettivamente beneficiare di un periodo di assicurazione “esteso”, pur avendo pagato la stessa annualità. Eventuali sinistri che dovessero accadere nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l’attivazione della nuova, purché occorsi entro 30 giorni dalla scadenza della vecchia copertura, dovrebbero essere a carico della prima compagnia (es. scadenza polizza con compagnia A 20 marzo 2020, si paga il 18 aprile 2020 il premio proposto dalla compagnia B, diversa rispetto a quella con cui si era assicurati precedentemente; la data di decorrenza della nuova polizza sarà la mezzanotte tra il 18 e il 19 aprile 2020 e la scadenza sarà il 18 aprile 2021; eventuali sinistri occorsi fra il 20 marzo 2020 e il 18 aprile 2020 saranno gestiti dalla compagnia A).

4.

Con riferimento alle sole compagnie assicurative che non aderiscono al sistema di risarcimento diretto, in caso di sinistro in cui sia necessario l’intervento di un perito o di un medico legale, i tempi massimi affinché la compagnia formuli al danneggiato un’offerta di risarcimento si allungano da 60 a 120 in assenza di CID. E da 30 a 90 in caso di presentazione del CID. In caso di sinistri con lesioni a persone, il periodo passa da 90 a 150 giorni.

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Ultima modifica: 19 Marzo 2020