Contravvenzioni auto: quali sono

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Guidare e circolare a bordo della propria auto può comportare l’insorgenza di violazioni del Codice della Strada e di contravvenzioni, sanzionabili con l’irrogazione di multe e la decurtazioni di punti sulla patente di guida.

Circolare a bordo dell’auto non giustifica la messa in atto di comportamenti scorretti e dolosi. Occorre, come prescritto dal Codice della Strada, molta attenzione ed un buon senso di rispetto e di comportamento per evitare di cagionare danni agli altri guidatori e a noi stessi.
Fare attenzione e guidare con prudenza aiuta i guidatori a non vedersi irrogate le tanto odiate multe e la fastidiosa decurtazione dei punti sulla patente di guida.

Definita anche dal Codice penale, le Contravvenzioni sono un reato appartenente alla categoria di minore gravità e non si devono ricondurre alla più ampia categoria dei delitti.
Numerose sono le casistiche previste dal Codice della Strada che danno luogo all’insorgenza delle contravvenzioni: si pensi, ad esempio, all’eccesso di velocità.
Quante volte si vede arrivare a casa un verbale con relativa sanzione per eccesso di velocità? L’articolo che regola i limiti di velocità da rispettare e le relative sanzioni amministrative è il 142 del Codice della Strada. Lo stesso articolo definisce gli importi delle multe irrogate nei casi di eccesso dei limiti di velocità su strade, autostrade ed extra urbane.
Le diverse fasce definiscono l’entità della violazione con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie e decurtazione di punti sulla patente di guida.
Ad esempio, per chi supera il limite di velocità fino a 10 Km/h, è tenuto a pagare 41 euro di multa senza la contestuale decurtazione dei punti sulla patente di guida.
Per chi supera il limite di velocità oltre i 60 Km/h, invece, va incontro a sanzioni molto più pesanti, trattandosi di una contravvenzione piuttosto grave: sospensione della patente di guida dai 6 ai 12 mesi, multa di 828 euro e decurtazione di 10 punti sulla patante di guida.
Il verbale può esserti consegnato direttamente, si parla di contestazione immediata, oppure essere notificato successivamente.
In questo caso, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dalla data dell’accertamento e il guidatore ha tempo 60 giorni dalla notificazione del verbale per procedere con il pagamento della sanzione.

Data la possibilità, si può presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto del luogo in cui è avvenuta la violazione, per il tramite del comando cui appartiene l’organo accertatore.
In caso di rifiuto del ricorso al Prefetto e/o al Giudice di Pace è data la facoltà che il soggetto che ha commesso la contravvenzione debba onorare anche il doppio della sanzione prevista originariamente.

 

Ultima modifica: 25 Agosto 2017