Carrello appendice: come funziona

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Il carrello appendice sono veicoli e rimorchi leggeri che vengono trainati, non sono paragonabili ai tradizionali rimorchi in quanto presentano dimensioni inferiori, sono veicoli privi di motore che possono circolare solo se abbinati ad un autoveicolo e aiutano a trasportare barche, moto, bici etc.

Come funziona carrello appendice

Il carrello appendice è una sorta di rimorchio a due ruote per il trasporto di soli bagagli e attrezzi, si tratta di un un veicolo che viene trainato da un autoveicolo, con massa massima complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg.
Sebbene si consideri una sorta di rimorchio leggero, il carrello appendice non può essere paragonato ai canonici rimorchi in quanto presentano dimensioni ridotte: infatti, si tratta di veicoli non dotati di motore che possono circolare su strada soltanto se abbinati ad un veicolo.
In qualità di parte integrante dell’auto veicolo a cui è abbinato, non si può agganciare ad un altro veicolo; inoltre, il carrello appendice non deve essere munito di targa propria e non deve essere iscritto al P.R.A.
Ecco la distinzione rispetto ai rimorchi, i quali devono essere muniti di targa propria ed essere iscritti al P.R.A e devono essere forniti del certificato di conformità o dalla carta di circolazione.
Per i carrelli appendice, il veicolo oggetto di traino è come se fosse un corpo unico con il veicolo che lo traina e viene definito sulla carta di circolazione.
Il carrello appendice appartiene ad una delle categorie dei rimorchi leggeri O1. I rimorchi leggeri si possono suddivide infatti in due distinte categorie:

  • categoria O1, rimorchi con massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg
  • categoria O2, rimorchi con massa complessiva a pieno carico oltre i 750 kg e fino a 3500 kg.

I rimorchi pesanti sono quelli hanno una massa complessiva a pieno carico oltre i 3500 kg, quelli che si considerano rimorchi leggeri sono divisi nelle seguenti sub-categorie: carrelli appendice; rimorchi per trasporto cose in genere; rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive; rimorchi per usi speciali e per impieghi specifici.
Il Codice della Strada disciplina il carrello appendice e, come già messo in evidenza, lo considera “parte integrante dell’autoveicolo che lo traina, purché rientrante nei limiti di massa e di sagoma” (articolo 56 del Codice della Strada).
Il carrello appendice non deve essere munito di più di due ruote, deve essere assolutamente destinato al trasporto di cose, bagagli, attrezzature e similari ed il suo uso deve essere SOLO ed esclusivamente privato, mai di tipo professionale.
Ogni carrello appendice deve essere identificato univocamente mediante un numero di costruzione apposto anteriormente sul lato destro del telaio.
Il carrello appendice non è soggetto ad autonoma immatricolazione ma deve essere abbinato ad uno specifico veicolo (da annotarsi sulla carta di circolazione del veicolo trainante).
I carrelli appendice appartengono ai carrelli leggeri di categoria O1 e non possono giungere la massa complessiva a pieno carico di 750 kg.
Anche nel caso dei carrelli appendice per pullman e bus non possono raggiungere i 3500 Kg; altri limiti sono previsti per la larghezza del carrello appendice.
Infatti, non deve eccedere mai quella dell’autoveicolo trainante e, per quanto concerne l’altezza massima, il carrello appendice non deve avere un’altezza superiore a 2,50 m.

Come immatricolarlo

Il carrello appendice, come già messo in evidenza dal dettato normativo (articolo 56 del Codice di Strada) non è soggetto ad autonoma immatricolazione ma, deve essere sempre abbinato ad uno specifico auto veicolo trainante.
Infatti, sulla carta di circolazione dei veicolo trainante il carrello appendice devono essere annotati i dati di identificazione del carrello stesso.
Tale operazione di immatricolazione congiunta con il veicolo trainante deve essere eseguita presso gli Uffici Perifici del Dipartimento Trasporti Terrestri, previa presentazione e verifica fisica di entrambi i veicoli (trainante e carrello appendice trainato).
Nulla vieta che un veicolo trainante possa essere abbinato a più carrelli appendice da agganciarsi allo stesso.
Nei casi di routinaria revisione, il veicolo trainante deve essere presentato con il carrello (o con più carrelli appendice abbinati).
I carrelli appendice sono trainati da autoveicoli a motore con almeno quattro ruote; sono privi di targa propria e sono muniti della sola targa ripetitrice del veicolo trainante, dietro specifica richiesta.
I carrelli appendice possono essere distinti in diverse sotto categorie in relazione a diversi parametri quali masse massime, dimensioni, etc.
Alla prima categoria appartengono i carrelli appendice con lunghezza massima di 2,00 metri, larghezza massima di 1,20 metri e massa complessiva massima di 300 kg, abbinabile a veicolo trainante di massa a vuoto non eccedente i 1000 kg.
Alla seconda categoria appartengono i carrelli appendice carrello con lunghezza massima di 2,50 metri, larghezza massima di 1,50 metri e massa complessiva massima di 600 kg, abbinabile ad auto veicolo trainante di massa superiore a 1000 kg.
Alla terza categoria appartengono i carrelli appendice con lunghezza massima di 4,10 metri, larghezza massima di 1,80 metri e massa complessiva massima di 2000 kg, abbinabile ai bus di massa superiore a 2500 kg.

Costi

Per quanto concerne i costi, occorre distinguere le casistiche connesse alle varie procedure tecnico-amministrative (abbinamento del carrello appendice al veicolo trainante, eliminazione e romozione del carrello appendice ed immatricolazione).
Per quanto concerne l’iter di abbinamento del carrello appendice al veicolo trattore richiede la fase di collaudo fisica e la presentazione della domanda TT2119 agli Uffici Motorizzazione.
Questa operazione comporta il sostenimento di una tariffa di 25 euro a cui si aggiunge l’imposta da bollo di 32 euro da versare sul conto corrente n. 9001.
Per quanto concerne l’eliminazione del carrello appendice, questa operazione comporta il sostenimento di una tariffa di 10,20 euro a cui si aggiunge l’imposta da bollo di 32 euro da versare sul conto corrente n. 9001.
Per quanto concerne l‘immatricolazione del carrello in abbinamento al veicolo trattore, la tariffa da versare sul conto corrente è di 25 euro, a cui si aggiunge l’imposta da bollo di 32 euro.
Si ricorda che i carrelli appendice non sono soggetti all’obbligo della copertura assicurativa e seguono le sorti del veicolo trainante per le scadenze relative agli obblighi di revisione.
In sintesi: il carrello appendice è un rimorchio leggero che, se si mette su strada con veicolo trattore, occorre acquistare solo la targa ripetitrice.
Nel caso in cui il carrello si metta su strada come rimorchio indipendente, occorre acquistare la targa normale.

Ultima modifica: 12 Agosto 2017